Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 22/12/2010 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale "Pineta Dannunziana") |
Art. 2. (Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri) |
Art. 3. (Norma finanziaria) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 4.4.229 - L.R. 22 dicembre 2010, n. 60. [1]
Modifica all’art. 2 della L.R. 18 maggio 2000, n. 96 - Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale “Pineta Dannunziana” e Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri”.
(B.U. 12 gennaio 2011, n. 2)
Art. 1. (Modifica all’art. 2 della
1. Il comma 1, dell’art. 2, della
“1. I confini della Riserva naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana» sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:5.000, per una superficie di 85 ettari”.
Art. 2. (Istituzione del Parco regionale della Pace nella frazione di Pietransieri)
1. E’ istituito nella Frazione di Pietransieri, nel Comune di Roccaraso, il Parco regionale della Pace
2. I confini del Parco regionale della Pace sono stabiliti come da planimetrie allegate approvate con deliberazione n. 1 del 30 gennaio 2007 del Consiglio Comunale di Roccaraso.
Art. 3. (Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Allegato
(Omissis)
[1] Interamente rettificata con Avviso pubblicato nel B.U. 17 gennaio 2011, n. 7 Speciale.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 26 gennaio 2012, n. 14, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.