§ 4.4.181 – L.R. 16 dicembre 2005, n. 41.
Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/12/2005
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Progressiva copertura dei posti vacanti.
Art. 2.  Norma finanziaria.
Art. 3.  Entrata in vigore.


§ 4.4.181 – L.R. 16 dicembre 2005, n. 41.

Provvedimenti urgenti per garantire la funzionalità dell’Agenzia regionale per la tutela ambientale (ARTA).

(B.U. 30 dicembre 2005, n. 65).

 

     Art. 1. Progressiva copertura dei posti vacanti.

     1. Per fronteggiare indifferibili esigenze connesse all’assolvimento di compiti d’istituto e per garantire una piena operatività gestionale, l’Agenzia regionale per la tutela ambientale può procedere ad assumere a tempo indeterminato, mediante pubblici concorsi e previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, per il triennio 2006-2008 un contingente complessivo di personale pari a n. 150 unità, di cui n. 70 unità per l’anno 2006, n. 40 unità per l’anno 2007 e n. 40 unità per l’anno 2008, a parziale copertura dei posti previsti nella pianta organica già approvata dalla Giunta regionale. Prima dell’avvio delle procedure concorsuali, l’Agenzia presenterà alla competente Direzione regionale il programma di assunzioni, corredato di apposita relazione illustrativa sui compiti, servizi e attività che intende prioritariamente assicurare [1].

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Per l’anno 2006, la spesa trova copertura con i fondi già assegnati in sede di approvazione del bilancio dell’Agenzia e con economie derivanti dalla riduzione del personale precario. Per gli anni successivi, si provvederà con legge di bilancio, in sede di approvazione del bilancio dell’ Agenzia e di quantificazione dei contributi di cui all’art. 29, comma 1, lett. a) e b), della L.R. 64/98 [2].

 

     Art. 3. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.