§ 4.4.176 – L.R. 3 marzo 2005, n. 14.
Adeguamento della L.R. 26.7.2004, n. 20 alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 13.1.2003, n. 36.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/03/2005
Numero:14


Sommario
Art. 1.  Ulteriori modifiche all’art. 5 della L.R. 146/1998.


§ 4.4.176 – L.R. 3 marzo 2005, n. 14. [1]

Adeguamento della L.R. 26.7.2004, n. 20 alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 13.1.2003, n. 36.

(B.U. 18 marzo 2005, n. 15).

 

Art. 1. Ulteriori modifiche all’art. 5 della L.R. 146/1998.

     1. All’art. 5 della L.R. 16.12.1998, n. 146, così come sostituito dall’art. 2 della L.R. 10.8.2002, n. 20 e dalla L.R. 26.7.2004, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;

     b) al punto 1 della lettera d) del comma 2, le parole "dei rifiuti speciali" sono sostituite con le parole "non pericolosi";

     c) al punto 2 della lettera d) del comma 2, le parole "per i rifiuti urbani e per gli scarti non recuperabili provenienti da rifiuti urbani prodotti in ogni Comune" sono sostituite dalle parole "per i rifiuti urbani trattati e per le frazioni non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni";

     d) al punto 3 della lettera d) del comma 2, dopo le parole "operazioni di recupero di rifiuti" sono inserite le parole "urbani e". Dopo la parola "pericolosi" sono abrogate le parole "e/o assimilati agli urbani";

     e) alla lettera e) del comma 2, dopo la parola "pericolosi" sono aggiunte le parole "per una percentuale non superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati, certificate a seguito di accertamento effettuato dal competente organo di controllo, attestante l’effettivo avvio a riutilizzazione in altro ciclo produttivo delle frazioni di rifiuto movimentate";

     f) alla lettera f) del comma 2 sono abrogate le parole "e non recuperabili secondo le vigenti norme";

     g) la lettera g) del comma 2 è così sostituita: "in euro 15 per i rifiuti urbani trattati e per le frazioni non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni che non conseguono l’attestazione di cui al punto 2".


[1] Legge abrogata dall’art. 16 della L.R. 16 giugno 2006, n. 17.