Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 03/03/2005 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Ulteriori modifiche all’art. 5 della L.R. 146/1998. |
§ 4.4.176 – L.R. 3 marzo 2005, n. 14. [1]
Adeguamento della L.R. 26.7.2004, n. 20 alla normativa nazionale di cui al D.Lgs. 13.1.2003, n. 36.
(B.U. 18 marzo 2005, n. 15).
Art. 1. Ulteriori modifiche all’art. 5 della
1. All’art. 5 della L.R. 16.12.1998, n. 146, così come sostituito dall’art. 2 della L.R. 10.8.2002, n. 20 e dalla L.R. 26.7.2004, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la lettera c) del comma 2 è abrogata;
b) al punto 1 della lettera d) del comma 2, le parole "dei rifiuti speciali" sono sostituite con le parole "non pericolosi";
c) al punto 2 della lettera d) del comma 2, le parole "per i rifiuti urbani e per gli scarti non recuperabili provenienti da rifiuti urbani prodotti in ogni Comune" sono sostituite dalle parole "per i rifiuti urbani trattati e per le frazioni non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni";
d) al punto 3 della lettera d) del comma 2, dopo le parole "operazioni di recupero di rifiuti" sono inserite le parole "urbani e". Dopo la parola "pericolosi" sono abrogate le parole "e/o assimilati agli urbani";
e) alla lettera e) del comma 2, dopo la parola "pericolosi" sono aggiunte le parole "per una percentuale non superiore al 10% in peso dei rifiuti complessivamente trattati, certificate a seguito di accertamento effettuato dal competente organo di controllo, attestante l’effettivo avvio a riutilizzazione in altro ciclo produttivo delle frazioni di rifiuto movimentate";
f) alla lettera f) del comma 2 sono abrogate le parole "e non recuperabili secondo le vigenti norme";
g) la lettera g) del comma 2 è così sostituita: "in euro 15 per i rifiuti urbani trattati e per le frazioni non recuperabili provenienti dalla raccolta differenziata nei Comuni che non conseguono l’attestazione di cui al punto 2".
[1] Legge abrogata dall’art. 16 della