Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 03/03/2005 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’art. 1 della L.R. 45/2004. |
Art. 2. Modifiche all’art. 2 della L.R. 45/2004. |
Art. 3. Integrazione all’art. 8 della L.R. 45/2004. |
Art. 4. Modifiche all’art. 11 della L.R. 45/2004. |
Art. 5. Modifiche all’art. 16 della L.R. 45/2004. |
Art. 6. Modifiche all’art. 17 della L.R. 45/2004. |
Art. 7. Modifiche all’art. 18 della L.R. 45/2004. |
§ 4.4.175 - L.R. 3 marzo 2005, n. 11.
Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’inquinamento elettromagnetico.
(B.U. 18 marzo 2005, n. 15).
Art. 1. Modifiche all’art. 1 della
1. Al comma 1 dell’art. 1 della
2. Al comma 1 dell’art. 1 della
Al comma 1 dell’art. 1 della
Art. 2. Modifiche all’art. 2 della
1. La rubrica dell’art. 2 della
2. Alla lett. a) del comma 1 dell’art. 2 della
Alla lett. a) del comma 1 dell’art. 2 della
3. Alla lett. b) del comma 1 dell’art. 2 della
4. Alla lett. c) del comma 1 dell’art. 2 della
5. Dopo il comma 1 dell’art. 2 della
"1bis. La Regione prescrive ed incentiva i gestori all’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato." [1]
6. Al comma 2 dell’art. 2 della
7. Al comma 3 dell’art. 2 della
8. Al comma 4 dell’art. 2 della
9. Al comma 5 dell’art. 2 della
10. All’art. 2 della
"6 bis. La Regione ed il Comune realizzano e gestiscono rispettivamente un Catasto regionale ed un Catasto comunale, non solo di tutti gli impianti-sorgente ma anche delle zone interessate dalla presenza di detti impianti, assicurando così un controllo effettivo sull’intero territorio rilevando anche i livelli di campo.
6 ter. La Regione concorre insieme agli altri enti locali ad approfondire le conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".
Art. 3. Integrazione all’art. 8 della
1. Dopo il comma 3 dell’art. 8 della
"3 bis. In aggiunta alle aree sensibili individuate al comma 2 dell’art. 7, i Comuni possono altresì individuare beni culturali ed ambientali, tutelati ai sensi del
Art. 4. Modifiche all’art. 11 della
1. Il comma 1 dell’art. 11 della
"1. Il Comune nel P.R.G. o nella variante allo strumento urbanistico definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi. Il Comune predispone apposito regolamento che contenga le disposizioni in materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la localizzazione degli impianti di cui trattasi. Al fine di favorire una corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel regolamento, in particolar modo relativamente alla scelta dei siti tra quelli individuati nel P.R.G., il Comune mette a disposizione degli stessi le informazioni contenute nello strumento di pianificazione ed eventualmente favorisce l’individuazione di soluzioni alternative rispetto a quelle inizialmente prospettate dal gestore.
Il Comune rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare sulla base del P.R.G. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8."
2. Il comma 2 dell’art. 11 della
"2. Il Comune con le modalità previste dal proprio regolamento di cui al comma 1, dà notizia alla cittadinanza dell’avvenuta presentazione del programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall’installazione dell’impianto."
3. Dopo il comma 8 della
"8 bis. Il rilascio delle autorizzazioni per le richieste in corso, anche ove sia stato già espresso parere favorevole in merito, è sospeso a condizione che non siano ancora iniziati i lavori."
Art. 5. Modifiche all’art. 16 della
1. Al comma 3 dell’art. 16 della
2. Al comma 4 dell’art. 16 della
3. Al comma 5 dell’art. 16 della
Art. 6. Modifiche all’art. 17 della
1. Il comma 7 dell’art. 17 della
Art. 7. Modifiche all’art. 18 della
1. Al comma 1 dell’art. 18 della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2006, n. 103, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv.