§ 4.4.175 - L.R. 3 marzo 2005, n. 11.
Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’inquinamento elettromagnetico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:03/03/2005
Numero:11


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 1 della L.R. 45/2004.
Art. 2.  Modifiche all’art. 2 della L.R. 45/2004.
Art. 3.  Integrazione all’art. 8 della L.R. 45/2004.
Art. 4.  Modifiche all’art. 11 della L.R. 45/2004.
Art. 5.  Modifiche all’art. 16 della L.R. 45/2004.
Art. 6.  Modifiche all’art. 17 della L.R. 45/2004.
Art. 7.  Modifiche all’art. 18 della L.R. 45/2004.


§ 4.4.175 - L.R. 3 marzo 2005, n. 11.

Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 45 recante: Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell’inquinamento elettromagnetico.

(B.U. 18 marzo 2005, n. 15).

 

Art. 1. Modifiche all’art. 1 della L.R. 45/2004.

     1. Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 45/2004 dopo le parole "del D.M. 10 settembre 1998, n. 381" inserire "del D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

     2. Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 45/2004 le parole "Trattato CEE" sono sostituite con "Trattato istitutivo dell’Unione Europea". Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 45/2004 le parole "D.M. 10 settembre 1998, n. 381 e del" sono soppresse.

     Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 45/2004 le parole "relativo a campi magnetici ad alta frequenza" sono sostituite con le parole "che fissa i limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

 

     Art. 2. Modifiche all’art. 2 della L.R. 45/2004.

     1. La rubrica dell’art. 2 della L.R. 45/2004 è sostituita dalla seguente "Campo di applicazione e competenze della Regione, delle Province e dei Comuni".

     2. Alla lett. a) del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 45/2004 la parola "fissi" è soppressa.

Alla lett. a) del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 45/2004 dopo le parole "gli impianti per la telefonia mobile" sono inserite le parole "la cui stabilità sia assicurata con infissione o appoggio al suolo".

     3. Alla lett. b) del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 45/2004, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "tali modalità devono tener conto delle situazioni di rischio preesistenti;".

     4. Alla lett. c) del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 45/2004 le parole "superiore a 15 KV" sono sostituite con le parole "non superiore a 150 KV".

     5. Dopo il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 45/2004 è inserito il seguente comma:

"1bis. La Regione prescrive ed incentiva i gestori all’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato." [1]

     6. Al comma 2 dell’art. 2 della L.R. 45/2004 sostituire la parola "possono" con la parola "devono".

     7. Al comma 3 dell’art. 2 della L.R. 45/2004 è aggiunto infine il seguente periodo: "Il risarcimento viene effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti."

     8. Al comma 4 dell’art. 2 della L.R. 45/2004 le parole "D.M. 381/1998 e del" sono soppresse.

     9. Al comma 5 dell’art. 2 della L.R. 45/2004 dopo le parole "territoriale ed urbanistica" sono aggiunte le parole "e nel rispetto dei principi relativi alla tutela della salute pubblica, dell’ambiente e del paesaggio,".

     10. All’art. 2 della L.R. 45/2004 sono aggiunti infine i seguenti commi:

"6 bis. La Regione ed il Comune realizzano e gestiscono rispettivamente un Catasto regionale ed un Catasto comunale, non solo di tutti gli impianti-sorgente ma anche delle zone interessate dalla presenza di detti impianti, assicurando così un controllo effettivo sull’intero territorio rilevando anche i livelli di campo.

6 ter. La Regione concorre insieme agli altri enti locali ad approfondire le conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici".

 

     Art. 3. Integrazione all’art. 8 della L.R. 45/2004.

     1. Dopo il comma 3 dell’art. 8 della L.R. 45/2004 è inserito il seguente comma 3 bis:

"3 bis. In aggiunta alle aree sensibili individuate al comma 2 dell’art. 7, i Comuni possono altresì individuare beni culturali ed ambientali, tutelati ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, nei quali l’istallazione degli impianti oggetto della presente legge può essere preclusa."

 

     Art. 4. Modifiche all’art. 11 della L.R. 45/2004.

     1. Il comma 1 dell’art. 11 della L.R. 45/2004 è così sostituito.

"1. Il Comune nel P.R.G. o nella variante allo strumento urbanistico definisce i siti tecnologici dove saranno localizzate o delocalizzate le antenne per la telefonia mobile rispondendo a criteri di funzionalità delle reti e dei servizi. Il Comune predispone apposito regolamento che contenga le disposizioni in materia al fine di ottimizzare, tenuto conto della morfologia del territorio, la localizzazione degli impianti di cui trattasi. Al fine di favorire una corretta applicazione da parte dei gestori delle norme contenute nel regolamento, in particolar modo relativamente alla scelta dei siti tra quelli individuati nel P.R.G., il Comune mette a disposizione degli stessi le informazioni contenute nello strumento di pianificazione ed eventualmente favorisce l’individuazione di soluzioni alternative rispetto a quelle inizialmente prospettate dal gestore.

Il Comune rilascia le autorizzazioni a seguito della presentazione da parte dei gestori di rete per telefonia mobile del Programma annuale delle installazioni fisse da realizzare sulla base del P.R.G. Il Programma è corredato dalla localizzazione degli apparati e dalla documentazione tecnica per la valutazione dei campi elettromagnetici redatta ai sensi del comma 8."

     2. Il comma 2 dell’art. 11 della L.R. 45/2004 è così sostituito:

"2. Il Comune con le modalità previste dal proprio regolamento di cui al comma 1, dà notizia alla cittadinanza dell’avvenuta presentazione del programma fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte dei titolari di interessi pubblici o privati nonché dei portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare un pregiudizio dall’installazione dell’impianto."

     3. Dopo il comma 8 della L.R. 45/2004 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Il rilascio delle autorizzazioni per le richieste in corso, anche ove sia stato già espresso parere favorevole in merito, è sospeso a condizione che non siano ancora iniziati i lavori."

 

     Art. 5. Modifiche all’art. 16 della L.R. 45/2004.

     1. Al comma 3 dell’art. 16 della L.R. 45/2004, dopo le parole "Commissione consiliare competente" inserire "e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

     2. Al comma 4 dell’art. 16 della L.R. 45/2004 sostituire il periodo da "dell’obiettivo di qualità" fino a "ore giornaliere" con il seguente periodo "di quanto previsto dagli artt. 3 e 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".

     3. Al comma 5 dell’art. 16 della L.R. 45/2004 sostituire le parole "è rilasciato" con le parole "può essere rilasciato anche" ed inserire dopo la parola "l’elettrodotto" le parole ", o porzione di esso,".

 

     Art. 6. Modifiche all’art. 17 della L.R. 45/2004.

     1. Il comma 7 dell’art. 17 della L.R. 45/2004 è abrogato.

 

     Art. 7. Modifiche all’art. 18 della L.R. 45/2004.

     1. Al comma 1 dell’art. 18 della L.R. 45/2004 sostituire il periodo da "all’allegato B" fino a "misurati al ricettore" con il seguente periodo "all’art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003, recante la fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti".


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 17 marzo 2006, n. 103, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui prevede che la Regione possa prescrivere ai gestori l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili sul mercato anche in relazione alla trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica con tensione non superiore a 150 Kv.