Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 19/12/2001 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione). |
Art. 2. (Perimetrazione). |
Art. 3. (Gestione). |
Art. 4. (Piano di assetto naturalistico). |
Art. 5. (Programma pluriennale di attuazione e regolamento). |
Art. 6. (Piano di Gestione). |
Art. 7. (Adeguamento degli strumenti urbanistici). |
Art. 8. (Personale della Riserva). |
Art. 9. (Norme Transitorie di salvaguardia). |
Art. 10. (Sanzioni). |
Art. 11. (Abrogazione norme). |
Art. 12. (Norma Finanziaria). |
§ 4.4.142 - L.R. 19 dicembre 2001, n. 67.
Istituzione della riserva naturale guidata "Lecceta di Torino di Sangro".
(B.U. n. 28 del 24 dicembre 2001).
Art. 1. (Istituzione).
1. E' istituita la Riserva Naturale Guidata "Lecceta di Torino di Sangro", nel territorio del Comune omonimo.
Art. 2. (Perimetrazione).
1. I confini della Riserva Naturale Guidata "Lecceta di Torino di Sangro" sono stabiliti come da cartografia allegata, in scala 1:25.000, per una superficie di 164,69 ettari.
2. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Torino di Sangro provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali e di quelli lungo le strade di accesso alla Riserva.
Art. 3. (Gestione).
1. La gestione della Riserva Naturale Guidata è demandata al Comune di Torino di Sangro.
2. Il Comune può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di protezione ambientale, di consulenti, di Società cooperative o istituti particolarmente qualificati, del Corpo Forestale dello Stato, dell'Università, dell'Istituto Zooprofilattico per l'Abruzzo e Molise "G. Caporale".
3. Entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune dovrà definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della Riserva stessa.
4. Qualora, entro il termine di 90 giorni, il Comune non abbia provveduto agli adempimenti stabiliti nel comma 3, la Giunta regionale gestirà in via provvisoria la Riserva attraverso l'Ufficio Tutela e valorizzazione delle aree protette.
5. Il Comune dovrà altresì predisporre, entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del Piano di Assetto Naturalistico, il regolamento di esercizio, che stabilisce le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.
Art. 4. (Piano di assetto naturalistico).
1. Entro il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune provvede all'affidamento dell'incarico per la elaborazione del Piano di Assetto Naturalistico della Riserva secondo quanto previsto dalla L.R. 21.6.96 n. 38, art. 15, comma 3.
2. Il Piano dovrà essere elaborato e adottato dal Comune secondo le modalità, previsioni e prescrizioni previste dalla L.R. 21.6.96 n. 38, art. 22, entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.
3. Il Piano di Assetto Naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso la stessa Direzione, secondo le modalità di cui alla L.R. 21.6.96 n. 38, art. 22, comma 3.
Art. 5. (Programma pluriennale di attuazione e regolamento).
1. Entro il termine di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del Piano di Assetto Naturalistico da parte del Consiglio regionale, il Comune predisporrà il Programma Pluriennale di Attuazione che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per la attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della Riserva, con particolare riferimento ai problemi socio-economici, finanziari, territoriali e naturalistici ed il Regolamento di cui al comma 5 del precedente art. 3.
2. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento dovranno essere inviati alla Giunta regionale - Direzione Territorio, che a sua volta lo invia al Consiglio Regionale per la successiva approvazione.
3. Il Programma Pluriennale di Attuazione ed il Regolamento possono essere contenuti nel Piano di Assetto Naturalistico di cui all'art. 4 ed approvati contestualmente.
Art. 6. (Piano di Gestione).
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Comune predispone ed approva un Piano di gestione.
2. Per il primo anno successivo all'istituzione della Riserva, il Comune dovrà utilizzare lo stanziamento di cui all'art. 11 per l'espletamento degli adempimenti previsti negli artt. 2, 3, 4, 5.
Art. 7. (Adeguamento degli strumenti urbanistici).
1. Le previsioni e le prescrizioni del Piano di Assetto Naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.
Art. 8. (Personale della Riserva).
1. La Riserva Naturale Guidata, per il conseguimento dei propri fini può avvalersi di personale comandato dalla Regione o da altri Enti pubblici o, nei limiti dei propri bilanci, di personale direttivo tecnico e di manodopera a tempo determinato o indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti.
Art. 9. (Norme Transitorie di salvaguardia).
1. All'interno della Riserva sono consentiti, in attesa dell'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, gli interventi previsti dal Piano Paesistico. In ogni caso, sono vietati i seguenti interventi:
a) alterazione delle caratteristiche naturali;
b) apertura di nuove strade;
c) costruzione di nuovi edifici;
d) apertura di nuove cave, miniere e discariche;
e) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
f) modificazione del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
g) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e dal Comune;
h) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti le recinzioni ed i sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione da parte del Comune;
i) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalla normativa vigente;
j) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
k) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;
l) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada;
m) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
n) il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;
o) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate: è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
p) l'installazione di cartelli pubblicitari;
q) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
r) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. La pesca può essere consentita qualora previsto nella legislazione vigente e fino all'approvazione del Piano di Assetto Naturalistico, che potrà regolamentare l'attività o precluderla.
3. Sono garantiti i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitate secondo le consuetudini locali.
4. Sono comunque consentiti gli interventi di cui alla L.R. 18/83, art. 30, comma 1, lett. a), b), c), d) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 10. (Sanzioni).
1. Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 9, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.
Art. 11. (Abrogazione norme).
1. Sono abrogati gli artt. 6 e 7 della
Art. 12. (Norma Finanziaria).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2001 in L. 40.000.000 (quaranta milioni), si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al Capitolo 272421, denominato "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali e naturali - L.R. n. 38/96".
2. La somma di cui al comma precedente verrà erogata al Comune di Torino di Sangro e sarà finalizzata agli adempimenti previsti dagli artt. 2, 3, 4 e 5.