| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente | 
| Data: | 09/05/2001 | 
| Numero: | 19 | 
| Sommario | 
| Art. 1. 1. | 
| Art. 2. 1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a quelli già previsti dalla L.R. 96/2000. | 
| Art. 3. 1. La Provincia di Pescara, dopo l'entrata in vigore della presente legge, provvederà a trasferire al Comune di Pescara gli studi, i piani ed i progetti predisposti, nonché le risorse non [...] | 
| Art. 4. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. | 
§ 4.4.137 - L.R. 9 maggio 2001, n. 19.
Modifiche alla L.R. 96/2000 recante: Istituzione della Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana. Modificazioni.
(B.U. n. 11 del 30 maggio 2001).
1. [1].
     1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a quelli già previsti dalla 
1. La Provincia di Pescara, dopo l'entrata in vigore della presente legge, provvederà a trasferire al Comune di Pescara gli studi, i piani ed i progetti predisposti, nonché le risorse non utilizzate relative ai trasferimenti regionali degli anni precedenti.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Modifica il comma 1, art. 3 della