§ 4.4.129 – L.R. 23 marzo 2000, n. 52.
Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:23/03/2000
Numero:52


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2000 in L. 6.000.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77 e successive modifiche ed [...]
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.4.129 – L.R. 23 marzo 2000, n. 52. [1]

Interventi finanziari urgenti per favorire la raccolta differenziata dei rifiuti.

(B.U. 12 aprile 2000, n. 12).

 

Art. 1. [2]

     1. Al fine di incentivare lo sviluppo ed il miglioramento delle raccolte differenziate, la Regione concede ai Comuni, singoli o associati, contributi per il raggiungimento degli obiettivi di cui al piano regionale di gestione dei rifiuti e per la realizzazione di progetti finalizzati alla riorganizzazione dei servizi che privilegiano le raccolte domiciliari.

     2. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le modalità ed i termini per la presentazione della domanda, la documentazione da allegare, i criteri di ripartizione dei fondi disponibili, i criteri per la valutazione della domanda medesima e per la formulazione della graduatoria, individuando le priorità e le competenze del servizio regionale competente.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2000 in L. 6.000.000.000, si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77 e successive modifiche ed integrazioni, in termini di sola competenza, con lo stanziamento iscritto alla partita n. 5, dell'elenco n. 4, Cap. 324000 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1999.

     2. Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale a termini dell'art. 37 della L.R.C. 81/77.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 66 della L.R. 19 dicembre 2007, n. 45.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.