§ 4.4.97 - L.R. 16 luglio 1997, n. 59.
Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:16/07/1997
Numero:59


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge dà attuazione all'art. 15, comma 1, lett. a), punto 6) della legge 18.5.1989, n. 183 e successive modificazioni, in osservanza dell'intesa raggiunta tra le regioni Marche, [...]
Art. 2.      1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di Bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti pubblici territoriali e con [...]
Art. 3.      1. Il testo di cui alla lett. h) dell'art. 5 del protocollo dell'intesa interregionale, relativamente ai compiti del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, è così modificato:
Art. 4.      1. Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico, ai singoli componenti spetta dalla data di nomina un gettone di presenza la cui entità è stabilita su proposta del Comitato [...]
Art. 5.      1. Gli atti dell'Autorità di Bacino di attuazione delle disposizioni previste nell'art. 2 della presente legge sono trasmessi alle tre Giunte regionali, che con apposita deliberazione, ne [...]
Art. 6.      1. Il personale da destinare alla segreteria tecnico-operativa ai sensi dell'intesa interregionale è collocato in posizione di comando ovvero di distacco, secondo le disposizioni legislative e [...]
Art. 7.      1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali nonché delle spese, necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino, provvedono le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio [...]
Art. 8.      1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1997 si provvede come segue:
Art. 9.      1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre regioni interessate di un provvedimento legislativo di identico contenuto.


§ 4.4.97 - L.R. 16 luglio 1997, n. 59.

Norme per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto.

(B.U. n. 14 dell'8 agosto 1997).

 

Art. 1.

     1. La presente legge dà attuazione all'art. 15, comma 1, lett. a), punto 6) della legge 18.5.1989, n. 183 e successive modificazioni, in osservanza dell'intesa raggiunta tra le regioni Marche, Abruzzo e Lazio per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto, approvato dal Consiglio regionale della Regione Marche con deliberazione n. 49 del 15.10.1991, dalla Regione Abruzzo con deliberazione di Consiglio n. 19/36 del 21.5.1991 e dalla Regione Lazio con deliberazione D.G.R.L. n. 3735 del 18.5.1991.

 

     Art. 2.

     1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'intesa interregionale, l'Autorità di Bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti pubblici territoriali e con gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico del fiume Tronto. Essa si avvale delle strutture organizzative delle regioni, di gruppi di lavoro organizzati al di fuori dell'orario di lavoro tra il personale tecnico degli enti locali del bacino del Tronto e di altre strutture tecniche pubbliche statali e non, dotate di specifiche competenze, con l'assegnazione di specifici incarichi o con la formazione di progetti obiettivo a carico della stessa autorità, previa autorizzazione delle amministrazioni di appartenenza; potrà altresì avvalersi nei limiti previsti dall'art. 23, comma 1 della legge 183/89, della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di ricerca e di organizzazioni tecnico-professionali particolarmente qualificate operanti nel settore. La disciplina degli incarichi è stabilita in apposite convenzioni. Le convenzioni possono prevedere, con clausole specificatamente approvate dagli interessati, che il personale delle pubbliche amministrazioni svolga in tutto od in parte i propri compiti anche al di fuori del normale carico di lavoro.

     2. In attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, l'Autorità di Bacino del Tronto può impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni, e per l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6/bis dell'art. 17 della legge 183/89, introdotto dall'art. 12, comma 2, del D.L. 398/93. Essa può inoltre proporre alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti, ivi compresi le ordinanze di sospensione di attività e di lavori, quando ciò sia necessario per l'attuazione delle misure di salvaguardia o qualora possa derivare un danno alla salute ed alla sicurezza dei cittadini, o all'ambiente ed al territorio. Il Piano di Bacino può essere redatto ed approvato anche per sottobacini o piani stralcio relativi a settori funzionali si sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 6/ter, della legge 183/89.

     3. Fermo restando quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorità di Bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone, disaggregato per singole voci di spesa:

     a) il programma delle attività, in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo;

     b) il bilancio preventivo delle spese per il funzionamento dell'Autorità di Bacino.

     4. Le tre Giunte regionali, ciascuna per le proprie quote di spettanza ai sensi del successivo art. 7, approvano il programma delle attività ed il bilancio preventivo delle spese di funzionamento. L'approvazione da parte delle Giunte regionali, salvo quanto disposto dal successivo art. 5, costituisce autorizzazione per l'Autorità di Bacino ad assumere le obbligazioni relative. I finanziamenti statali assegnati al bacino interregionale del Tronto per le attività di cui al comma 3, lett. a) sono trasferiti direttamente, tramite la Regione assegnataria, alla Regione Marche. La Regione Abruzzo, non appena la Giunta avrà approvato il bilancio preventivo delle spese di funzionamento di cui al comma 3, lett. b), verserà la propria quota di cui all'art. 7 alla Regione Marche, sul capitolo di entrata denominato: Trasferimento fondi della Regione Abruzzo per il funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto, appositamente istituito, fatta salva la rendicontazione a consuntivo.

     5. Le regioni possono integrare con propri finanziamenti fondi di cui al comma 3, lett. a), trasferendoli in un medesimo capitolo del bilancio della Regione Marche.

     6. I pagamenti sono disposti dal segretario generale dell'Autorità di Bacino del Tronto, che agisce in qualità di funzionario delegato ai sensi dell'art. 54 del R.D. 18.11.1923, n. 2440.

 

     Art. 3.

     1. Il testo di cui alla lett. h) dell'art. 5 del protocollo dell'intesa interregionale, relativamente ai compiti del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, è così modificato:

     h) nomina del comitato tecnico ai sensi del successivo art. 6; nomina del segretario generale ai sensi del successivo art. 8; nomina del vice segretario generale che, oltre a svolgere le funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento del segretario generale, è in particolare preposto agli adempimenti di cui alla lett. g) del predetto art. 8; costituzione della segreteria tecnico-operativa ai sensi del successivo art. 9.

     2. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nomina il segretario generale ed il suo vice, scelti tra esperti di comprovata capacità e qualificazione professionale in materia di conservazione e difesa del suolo, preferibilmente tra i dirigenti tecnici della pubblica amministrazione, in attività di servizio od in quiescenza.

     3. Il segretario generale ed il suo vice restano in carica per un quinquennio.

     4. Le indennità per il segretario generale ed il suo vice sono stabilite su proposta del Comitato Istituzionale, d'intesa tra le Giunte regionali delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio, sulla base di parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione delle indennità di funzione dei dirigenti prevista dal vigente CCNL.

     In particolare:

     - per i dirigenti della pubblica amministrazione in servizio, che prestano la loro attività a tempo parziale, il parametro sarà pari ad 1/3 dell'indennità concessa al segretario generale;

     - per i dirigenti della pubblica amministrazione, in servizio o in quiescenza, che prestano la loro attività a tempo pieno, il parametro sarà rapportato all'intera indennità concessa al segretario generale;

     - per i non appartenenti alla pubblica amministrazione, che svolgono la loro attività a tempo parziale od a tempo pieno, i parametri saranno stabiliti con i criteri sopra indicati.

 

     Art. 4.

     1. Per la partecipazione alle sedute del comitato tecnico, ai singoli componenti spetta dalla data di nomina un gettone di presenza la cui entità è stabilita su proposta del Comitato Istituzionale d'intesa tra le Giunte regionale delle Marche, dell'Abruzzo e del Lazio.

     2. Ai componenti del Comitato Tecnico spettano altresì, al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle amministrazioni statali, dall'art. 14 della legge 7.7.1990, n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dirigenti regionali.

 

     Art. 5.

     1. Gli atti dell'Autorità di Bacino di attuazione delle disposizioni previste nell'art. 2 della presente legge sono trasmessi alle tre Giunte regionali, che con apposita deliberazione, ne prendono atto, ed ove necessario, provvedono ad attuare quanto di loro competenza.

     I suddetti atti si intendono approvati ove non pervengano decisioni motivate di annullamento o di modifica entro il termine perentorio di 60 gg. dal ricevimento degli atti stessi.

     L'Autorità di Bacino darà semplice comunicazione alle regioni dell'adozione di tutti i restanti atti.

 

     Art. 6.

     1. Il personale da destinare alla segreteria tecnico-operativa ai sensi dell'intesa interregionale è collocato in posizione di comando ovvero di distacco, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza, ed i relativi oneri sono a carico dei medesimi enti.

     2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le regioni, per le parti di rispettiva competenza, adottano gli atti necessari per dotare la segretaria tecnico-operativa dell'organico definito ai sensi dell'art. 9 dell'intesa interregionale dal Comitato Istituzionale con proprio provvedimento.

 

     Art. 7.

     1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali nonché delle spese, necessari al funzionamento dell'Autorità di Bacino, provvedono le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio in rapporto alla superficie territoriale e agli abitanti secondo le seguenti proporzioni:

     Regione Marche 70,60%

     Regione Abruzzo 18,00%

     Regione Lazio 11,40%

 

     Art. 8.

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge per il 1997 si provvede come segue:

     a) quanto alle spese di funzionamento dell'Autorità di Bacino del Tronto, di cui all'art. 2, lett. b), comprese le indennità al segretario generale ed al suo vice, nonché i compensi ed i rimborsi spese ai membri del Comitato tecnico, valutate in L. 20.000.000, mediante utilizzazione, ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77, del fondo globale iscritto al Cap. 323000 con quota parte della partita n. 29 dell'elenco n. 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997, è istituito ed iscritto (nel Sett. 15, Tit. 1, Ctg. 5, Sez. 10) il Cap. 151592 denominato «Contributo per il finanziamento dell'Autorità di Bacino del Tronto» con lo stanziamento di sola competenza di L. 20.000.000;

     b) quanto alle spese relative ai gruppi di lavoro, alle consulenze e collaborazioni tecnico-scientifiche di cui al comma 1 dell'art. 2, all'acquisto delle attrezzature per l'elaborazione e per la gestione del Piano di Bacino, nonché per le relative spese tecniche, nel limite massimo dei fondi stanziati sul capitolo di spesa 152384.

 

     Art. 9.

     1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge è subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle tre regioni interessate di un provvedimento legislativo di identico contenuto.

     2. Le eventuali modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della presente legge devono avvenire con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 1.

     3. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento dell'entrata in vigore dell'ultimo, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui ai commi precedenti.

     4. Della data di entrata in vigore delle leggi delle altre regioni e della conseguente data di efficacia della presente legge, viene effettuata comunicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.