§ 4.4.39 - L.R. 20 novembre 1990, n. 90.
Istituzione del Parco territoriale attrezzato di città S. Angelo con annesso Orto botanico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:20/11/1990
Numero:90


Sommario
Art. 1.  (Istituzione e confini).
Art. 2.  (Gestione).
Art. 3.  (Piano Particolareggiato).
Art. 4.  (Adeguamento degli strumenti urbanistici).
Art. 5.  (Norma finanziaria).


§ 4.4.39 - L.R. 20 novembre 1990, n. 90. [1]

Istituzione del Parco territoriale attrezzato di città S. Angelo con annesso Orto botanico.

(B.U. n. 38 del 21 dicembre 1990).

 

Art. 1. (Istituzione e confini).

     E' istituito il Parco territoriale attrezzato di Città S. Angelo (PE).

     I confini sono stabiliti come da cartografia allegata, per una superficie di circa 10 ha.

 

     Art. 2. (Gestione).

     La gestione del Parco territoriale attrezzato è demandata al Comune di Città S. Angelo.

     Il Comune, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni, cooperative o altro, nelle forme che riterrà più idonee.

 

     Art. 3. (Piano Particolareggiato).

     L'Ente gestore predispone ed approva un Piano Particolareggiato che dovrà dare indicazioni circa gli interventi da attuare per la valorizzazione del Parco territoriale e per la realizzazione dell'Orto botanico.

     Il Piano dovrà essere inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

     La Giunta regionale esamina ed approva il Piano Particolareggiato entro i 60 giorni successivi all'arrivo presso il competente Settore, provvedendo altresì all'erogazione dei fondi previsti.

     Il Piano particolareggiato potrà essere attuato anche mediante un Programma pluriennale di attuazione.

 

     Art. 4. (Adeguamento degli strumenti urbanistici).

     Le previsioni e le prescrizioni degli interventi di cui al Piano particolareggiato costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 77 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.