§ 4.3.4 - L.R. 15 febbraio 1995, n. 8.
Aggiornamento della normativa vigente in materia di cave.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.3 cave e torbiere
Data:15/02/1995
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Proroga della disciplina transitoria.
Art. 2.  Conferenza di servizi.
Art. 3.  Comitato tecnico regionale.
Art. 4.  Modificazioni alla istituzione del Comitato tecnico regionale.
Art. 5.  Direttore dei lavori.
Art. 6.  Sanzioni amministrative.
Art. 7.  Progettazione.
Art. 8.  Abrogazione.
Art. 9.  Dichiarazione di urgenza.


§ 4.3.4 - L.R. 15 febbraio 1995, n. 8.

Aggiornamento della normativa vigente in materia di cave.

(B.U. 10 marzo 1995, n. 6).

 

Art. 1. Proroga della disciplina transitoria.

     La disciplina transitoria delle attività estrattive e di escavazione, di cui all'art. 2 della L.R. 28.7.1988, n. 57, è prorogata fino all'adozione del piano regionale previsto dall'art. 3, lett. a), della L.R. 26.7.1983, n. 54, fermo restando quanto disposto al secondo comma dell'articolo unico della L.R. 5.9.1989, n. 78.

 

     Art. 2. Conferenza di servizi.

     Le sedute del Comitato tecnico di cui all'art. 4 della L.R 26.7.1983, n. 54 realizzano a tutti gli effetti la conferenza di servizi prevista dall'art. 14 della legge 7.8.1990, n. 241, alla cui integrale disciplina si fa rinvio.

     A tale scopo, gli avvisi di cui all'art. 4 della L.R. 23.10.1987, n. 67 sono formulati oralmente dagli organi e dalle amministrazioni rappresentati alle sedute del Comitato anzidetto e riportati a verbale, il quale ne costituisce idonea e definitiva formalizzazione.

 

     Art. 3. Comitato tecnico regionale.

     Al fine di armonizzarne la composizione con la finalità di cui al precedente articolo, il Comitato tecnico previsto dall'art. 4 della L.R. 26.7.1983, n. 54 e dall'art. 3 della L.R. 23 ottobre 1987, n. 67 è integrato dai legittimi rappresentanti degli organi regionali o di altre pubbliche amministrazioni competenti in ordine ai singoli argomenti di volta in volta posti all'ordine del giorno dei lavori.

     Il Presidente del Comitato, pertanto, convoca in ogni caso i membri indicati ai punti 2, 5, 6 e 7 del predetto art. 4, convoca altresì i membri di cui ai punti 3, 4 e 8 del medesimo articolo, nonché gli organi della Regione è degli enti competenti allorché lo richieda l'esame dei singoli argomenti da trattare.

     A tal fine il Comitato, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, si doterà di un proprio regolamento, ove siano previsti i casi in cui determinati organi della Regione o di altre pubbliche amministrazioni devono essere invitati a partecipare alle proprie sedute in relazione alle loro specifiche competenze e funzioni, nonché le modalità di svolgimento e di formalizzazione delle sedute stesse.

 

     Art. 4. Modificazioni alla istituzione del Comitato tecnico regionale.

     L'art. 4 della L.R. 54/83 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'istituzione del Comitato Tecnico regionale è così modificato:

     - al primo comma punto 7 le parole «nominati dal Consiglio Regionale» sono sostituite con «nominati dalla Giunta regionale»;

     - all'articolo è aggiunto quanto segue:

     (Omissis).

 

     Art. 5. Direttore dei lavori.

     In caso di necessità l'amministrazione regionale, sentito il C.T.R. può imporre l'affidamento della direzione della cava ad un tecnico munito di specifica abilitazione, di perito minerario, o di ingegnere minerario a seconda dell'importanza e delle difficoltà tecniche di coltivazione.

 

     Art. 6. Sanzioni amministrative.

     I limiti minimi delle sanzioni pecuniarie indicate ai commi primo e secondo dell'art. 28 della L.R. 26.7.1983, n. 54 sono raddoppiati.

     Le ordinanze di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 sono emanate dal Presidente della Giunta Regionale ovvero, se la cava è comunale, dal Sindaco.

 

     Art. 7. Progettazione.

     I progetti di coltivazione di cava e di risanamento ambientale di cui all'art. 11 della L.R. 26.7.1983, n. 54 devono essere sottoscritti, a pena di nullità del provvedimento concessorio o autorizzatorio, da tecnici, competenti per materia, iscritti ai rispettivi albi professionali.

 

     Art. 8. Abrogazione.

     Sono abrogati i commi secondo e terzo dell'art. 7 della L.R. 28.7.1988, n. 57.

 

     Art. 9. Dichiarazione di urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.