§ 4.2.74 – L.R. 28 marzo 2006, n. 4.
L.R. 27 dicembre 2001, n. 84 recante: Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:28/03/2006
Numero:4


Sommario
Art. 1.  (Interpretazione autentica dell’art. 1, comma 2, della L.R. 27 dicembre 2001, n. 84).
Art. 2.  (Interpretazione autentica dell’art. 6, comma 2, della L.R. 27 dicembre 2001, n. 84).
Art. 3.  (Entrata in vigore).


§ 4.2.74 – L.R. 28 marzo 2006, n. 4.

L.R. 27 dicembre 2001, n. 84 recante: Norme per la concessione di contributi regionali per il completamento della metanizzazione in Abruzzo. Interpretazione autentica dell’art. 1, comma 2 e dell’art. 6, comma 2.

(B.U. 14 aprile 2006, n. 23).

 

Art. 1. (Interpretazione autentica dell’art. 1, comma 2, della L.R. 27 dicembre 2001, n. 84).

     1. Il comma 2, dell’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 84, deve essere interpretato nel senso che gli Enti locali e le Associazioni di cui al Capo V del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nel caso in cui realizzano gli interventi previsti in concorso con altri soggetti pubblici e/o privati, mediante la concessione di costruzione e gestione o altre forme previste dalla normativa vigente, possono, al fine di poter realizzare gli interventi stessi, anche assumere mutui con la Cassa DD.PP. o con altri Istituti di credito abilitati necessari a garantire, in concorso con il concessionario, la totale copertura finanziaria dell’intervento stesso, utilizzando il contributo regionale, in parte o per intero, a copertura delle rate di ammortamento del mutuo stesso.

 

     Art. 2. (Interpretazione autentica dell’art. 6, comma 2, della L.R. 27 dicembre 2001, n. 84).

     1. Il comma 2 dell’art. 6, della L.R. 27 dicembre 2001, n. 84, è autenticamente interpretato nel senso che il contributo, su richiesta dell’Ente concedente e previa attestazione del regolare andamento dei lavori per un avanzamento di spesa almeno pari al beneficio regionale da corrispondere, ovvero dell’ultimazione dei lavori e del regolare andamento della gestione dell’impianto, è corrisposto annualmente direttamente all’Ente medesimo che può utilizzarlo, in parte o per intero, a copertura delle rate di ammortamento di mutuo contratto dall’Ente stesso per la realizzazione dell’intervento ammesso a finanziamento.

 

     Art. 3. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.