§ 4.2.62 - L.R. 28 aprile 2000, n. 81.
Rifinanziamento della L.R. 3.4.1995, n. 26 recante: Assegnazione di contributi ai comuni per interventi di ammodernamento e sistemazione di acquedotti [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:28/04/2000
Numero:81


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento della L.R. 26/1995.
Art. 2.  Utilizzo dei finanziamenti.
Art. 3.  Norma finanziaria.
Art. 4.  Urgenza.


§ 4.2.62 - L.R. 28 aprile 2000, n. 81.

Rifinanziamento della L.R. 3.4.1995, n. 26 recante: Assegnazione di contributi ai comuni per interventi di ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature, arredo urbano e altre opere pubbliche di interesse comunale.

(B.U. n. 16 del 9 giugno 2000).

 

Art. 1. Rifinanziamento della L.R. 26/1995.

     La L.R. 3.4.1995, n. 26, come modificata ed integrata dalla L.R. 28.5.1998, n. 43 e dalla L.R. 9.2.2000, n. 6, è rifinanziata con un limite di impegno annuo ventennale di due miliardi di lire per la concessione di contributi su mutui a favore dei Comuni di cui all'art. 1, comma 1 della stessa legge per:

     - interventi di ammodernamento e sistemazione di acquedotti e fognature;

     - arredo urbano;

     - altre opere pubbliche di interesse comunale.

 

     Art. 2. Utilizzo dei finanziamenti.

     I contributi regionali in conto rata semestrale, nel limite massimo della ripartizione effettuata con provvedimento del Dirigente del Servizio regionale competente, sono utilizzabili dai Comuni, comprese le eventuali economie, comunque realizzate, anche per nuovi interventi complementari o aggiuntivi alle opere principali o di adeguamento e completamento di altre opere pubbliche comunali.

     I lavori di realizzazione degli interventi dovranno essere avviati entro due anni dalla data di ammissione a finanziamento e dovranno essere ultimati e collaudati entro tre anni dal loro inizio.

     E' in facoltà della Giunta regionale prorogare, per comprovati motivi, i termini di cui al precedente comma.

 

     Art. 3. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le risorse iscritte nel Cap. 152374 dello stato di previsione del bilancio del 2000 e nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci degli esercizi futuri per tutta la durata dei mutui.

 

     Art. 4. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.