§ 4.2.57 - L.R. 21 settembre 1999, n. 80.
L.R. 25/95 integrata e modificata dalla L.R. 115/96: Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e del gas gpl.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:21/09/1999
Numero:80


Sommario
Art. 1.  (Proroga del termine di inizio dei lavori).
Art. 2.  (Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 7, della L.R. 115/96).
Art. 3.  (Integrazioni).
Art. 4.  (Disposizioni integrative all'art. 6, comma 3 e 4, della L.R. 25/95).
Art. 5.  (Competenze della Giunta regionale).
Art. 6.  (Urgenza).


§ 4.2.57 - L.R. 21 settembre 1999, n. 80.

L.R. 25/95 integrata e modificata dalla L.R. 115/96: Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e del gas gpl.

(B.U. n. 39 del 13 ottobre 1999).

 

Art. 1. (Proroga del termine di inizio dei lavori).

     Il termine per l'inizio dei lavori previsto dall'art. 9, comma 1, della L.R. 25/95 è prorogato di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 2. (Interpretazione autentica dell'art. 2, comma 7, della L.R. 115/96).

     L'art. 2, comma 7, della L.R. 115/96 è interpretato nel senso che gli enti finanziati possono realizzare e gestire il servizio di distribuzione del gas anche tramite la costituzione di S.p.A. o S.r.l. a prevalente capitale pubblico locale o aziende speciali, come previsto dall'art. 22 della legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni che, relativamente alle procedure finanziarie, subentrano all'ente locale beneficiario.

 

     Art. 3. (Integrazioni). [1]

 

     Art. 4. (Disposizioni integrative all'art. 6, comma 3 e 4, della L.R. 25/95).

     Nell'ipotesi di mancata espressione, per qualsiasi motivo, del parere del CRTA - Settore LL.PP. si può far luogo ad un visto tecnico del Genio Civile competente per territorio.

     Il visto di cui al comma precedente può essere sostituito da una perizia giurata del progettista o direttore dei lavori, iscritti all'albo professionale, che attesti la congruità dei prezzi, la redazione a regola d'arte della progettazione ed il conseguimento delle autorizzazioni amministrative necessarie.

     Le varianti progettuali, anche suppletive o di completamento, ove consentite dalle vigenti norme, che non comportino scelte tecnico-operative innovative o sostanziali rispetto a quelle già determinate in sede di progetto esecutivo, non necessitano di nuovo parere del CRTA - Settore LL.PP., visto tecnico del Genio Civile o perizia giurata del progettista o direttore dei lavori.

     I provvedimenti concernenti il parere o il visto possono essere rilasciati anche nella forma condizionata all'osservazione di determinate prescrizioni.

 

     Art. 5. (Competenze della Giunta regionale).

     La Giunta regionale precisa, ove necessario, le procedure e gli adempimenti connessi agli aspetti gestionali e di attuazione della presente legge non riconducibili direttamente alle attribuzioni del dirigente della struttura competente e provvede, per comprovati motivi di forza maggiore, ad eventuali ulteriori proroghe del termine di inizio dei lavori di cui all'art. 1.

     La Giunta regionale provvederà ad assumere eventuali iniziative e proposte, di competenza regionale, per l'attuazione dell'art. 9 della legge 266/97 concernente il completamento della metanizzazione delle regioni del mezzogiorno, che dovessero rendersi necessarie.

     E' fatta salva l'efficacia dell'attività posta in essere e degli atti amministrativi, rispondenti alle finalità delle presenti norme, eventualmente già in essere alla data di entrata in vigore delle presenti norme.

 

     Art. 6. (Urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Integra la lettera b), comma 5, art. 2 della L.R. 15 novembre 1996, n. 115.