Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 03/03/1999 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Termine per l'elezione degli organi all'atto del primo insediamento. |
Art. 3. Urgenza. |
§ 4.2.56 - L.R. 3 marzo 1999, n. 15.
Disposizioni urgenti per l'elezione degli organi dell'ente di ambito (L.R. 13.1.1997, n. 2 - Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla L. 36/94).
(B.U. n. 10 del 19 marzo 1999).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge detta disposizioni urgenti per la regolare costituzione degli organi dell'ente di ambito di cui alla
Art. 2. Termine per l'elezione degli organi all'atto del primo insediamento.
1. All'elezione degli organi di cui all'art. 6 comma 3 lettera e) della
2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, su proposta del componente preposto al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, nomina il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito, sentito l'ANCI e l'UNCEM regionali. Della determinazione della Giunta regionale il Presidente provvede ad emanare apposito decreto.
Art. 3. Urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.