§ 4.2.56 - L.R. 3 marzo 1999, n. 15.
Disposizioni urgenti per l'elezione degli organi dell'ente di ambito (L.R. 13.1.1997, n. 2 - Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla L. 36/94).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:03/03/1999
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Termine per l'elezione degli organi all'atto del primo insediamento.
Art. 3.  Urgenza.


§ 4.2.56 - L.R. 3 marzo 1999, n. 15.

Disposizioni urgenti per l'elezione degli organi dell'ente di ambito (L.R. 13.1.1997, n. 2 - Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla L. 36/94).

(B.U. n. 10 del 19 marzo 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge detta disposizioni urgenti per la regolare costituzione degli organi dell'ente di ambito di cui alla L.R. 13 gennaio 1997 n. 2 al fine di garantire il rispetto del termine fissato dall'art. 18 comma 1 per le attività e per gli adempimenti previsti nell'art. 9.

 

     Art. 2. Termine per l'elezione degli organi all'atto del primo insediamento.

     1. All'elezione degli organi di cui all'art. 6 comma 3 lettera e) della L.R. n. 2/1997, previsti dallo Statuto dell'Ente di ambito, l'assemblea deve provvedere entro il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1 la Giunta regionale, su proposta del componente preposto al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, nomina il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione dell'Ente d'Ambito, sentito l'ANCI e l'UNCEM regionali. Della determinazione della Giunta regionale il Presidente provvede ad emanare apposito decreto.

 

     Art. 3. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.