§ 4.2.53 - L.R. 12 agosto 1998, n. 67.
Definizione delle procedure della L.R. 43/79 per l'utilizzo delle somme disponibili relative a programmi pregressi di opere pubbliche.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:12/08/1998
Numero:67


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      L'autorizzazione all'utilizzo delle somme maturate in conto interessi, per le finalità di cui all'articolo 1, ha efficacia a valere dalla data di effettivo accredito dei fondi regionali agli [...]
Art. 3.      Il Servizio competente della Giunta regionale, nel rispetto delle procedure attuative previste dalla L.R. 43/79, provvede all'accredito delle somme assegnate agli Enti attuatori dei programmi [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.2.53 - L.R. 12 agosto 1998, n. 67.

Definizione delle procedure della L.R. 43/79 per l'utilizzo delle somme disponibili relative a programmi pregressi di opere pubbliche.

(B.U. n. 19 del 1 settembre 1998).

 

Art. 1. [1]

     Al fine di consentire il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità e la più rapida spesa di fondi disponibili, gli Enti attuatori sono autorizzati ad utilizzare, per l'esecuzione anche di nuove opere complementari o aggiuntive, della stessa natura delle opere principali, ovvero ricomprese nei progetti speciali regionali, le somme e le economie realizzate, nonché gli interessi maturati, sui fondi di cui hanno ricevuto l'accredito ai sensi delle leggi regionali 43/79, 17/80, 52/84, 47/89, 89/89, 18/91 e della legge 24.4.1980, n. 146 ovvero con provvedimenti amministrativi di attuazione del D.P.R. 218/78.

 

     Art. 2.

     L'autorizzazione all'utilizzo delle somme maturate in conto interessi, per le finalità di cui all'articolo 1, ha efficacia a valere dalla data di effettivo accredito dei fondi regionali agli Enti attuatori.

 

     Art. 3.

     Il Servizio competente della Giunta regionale, nel rispetto delle procedure attuative previste dalla L.R. 43/79, provvede all'accredito delle somme assegnate agli Enti attuatori dei programmi pregressi di cui alla L.R. 52/84, anche laddove questi non abbiano provveduto all'approvazione e trasmissione della documentazione richiesta entro il termine di cui all'art. 7, comma 2 della stessa legge 43/79.

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 45 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.