§ 4.2.43 - L.R. 26 giugno 1997, n. 58.
Modifica della L.R. 8.1.1993 n. 3 recante: Norme per il trasferimento agli Enti Locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:26/06/1997
Numero:58


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Modificazioni.
Art. 3.  Urgenza.


§ 4.2.43 - L.R. 26 giugno 1997, n. 58.

Modifica della L.R. 8.1.1993 n. 3 recante: Norme per il trasferimento agli Enti Locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati alla Regione.

(B.U. n. 12 del 15 luglio 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge modifica la L.R. 8 gennaio 1993, n. 3 sul trasferimento agli Enti Locali dei beni e delle opere realizzate con i finanziamenti straordinari erogati alla Regione, al fine di pervenire allo snellimento del relativo procedimento e per la certezza nella identificazione del soggetto proprietario.

 

     Art. 2. Modificazioni.

     1. Sono abrogati i commi 3° e 4° dell'art. 1 della L.R. 8 gennaio 1993, n. 3; i commi 1°, 2° e 5° (dello stesso articolo) [*] della medesima legge sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis) [1].

     2. Al medesimo articolo 1 richiamato al primo comma, sono aggiunti inoltre i seguenti 7° e 8° comma:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[*] Nel restituire la legge debitamente vistata il Governo ha segnalato la seguente omissione.

[1] Modifica ed integra l'art. 1 della L.R. 8 gennaio 1993, n. 3.

[1] Modifica ed integra l'art. 1 della L.R. 8 gennaio 1993, n. 3.