§ 4.2.35 - L.R. 20 ottobre 1995, n. 125.
Proroga dei termini previsti nella L.R. 3 aprile 1995, n. 25: Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:20/10/1995
Numero:125


Sommario
Art. 1.  Proroga dei termini.
Art. 2.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.2.35 - L.R. 20 ottobre 1995, n. 125.

Proroga dei termini previsti nella L.R. 3 aprile 1995, n. 25: Norme per la concessione di contributi regionali per l'utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari.

(B.U. n. 26 del 7 novembre 1995).

 

Art. 1. Proroga dei termini.

     I termini di cui agli articoli 5 e 7 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 25: «Norme per la concessione di contributi regionali per la utilizzazione del metano e gas G.P.L. o similari» sono prorogati di 60 giorni, oltre le scadenze previste negli stessi articoli.

 

     Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.