§ 4.2.29 - L.R. 7 aprile 1994, n. 22.
Modifiche alla L.R. 8.9.1972, n. 18 «Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. n. 8/72 - Comitato Regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:07/04/1994
Numero:22


Sommario
Art. 1.      L'art. 9 della L.R. 8 settembre 1972, n. 18 è sostituito come segue:
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 4.2.29 - L.R. 7 aprile 1994, n. 22.

Modifiche alla L.R. 8.9.1972, n. 18 «Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. n. 8/72 - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo».

(B.U. n. 13 Straord. del 27 aprile 1994)

 

Art. 1.

     L'art. 9 della L.R. 8 settembre 1972, n. 18 è sostituito come segue:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.