| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 4.2 lavori pubblici | 
| Data: | 07/04/1994 | 
| Numero: | 22 | 
| Sommario | 
| Art. 1. L'art. 9 della L.R. 8 settembre 1972, n. 18 è sostituito come segue: | 
| Art. 2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. | 
§ 4.2.29 - L.R. 7 aprile 1994, n. 22.
Modifiche alla L.R. 8.9.1972, n. 18 «Norme per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate alla Regione con D.P.R. n. 8/72 - Comitato Regionale Tecnico Amministrativo».
(B.U. n. 13 Straord. del 27 aprile 1994)
     L'art. 9 della 
(Omissis).
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.