Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 08/02/1991 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. Il regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche citato nel primo comma dell'art. 42 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, è ulteriormente prorogato per [...] |
Art. 2. Il termine di cui al secondo comma della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, è differito sino al 31 dicembre 1994. |
Art. 3. Il IV comma dell'art. 41 della legge regionale 16 settembre 1987, n. 66, è così modificato: |
Art. 4. Pubblicazione e Urgenza). |
§ 4.2.24 - L.R. 8 febbraio 1991, n. 5.
Proroga del regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche.
(B.U. n. 3 del 1 marzo 1991).
Il regime provvisorio nella gestione finanziaria delle opere acquedottistiche citato nel primo comma dell'art. 42 della
Il termine di cui al secondo comma della
Il IV comma dell'art. 41 della
(Omissis).
Art. 4. Pubblicazione e Urgenza).
(Omissis).