Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 28/04/2010 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’art. 12, comma 1, della L.R. n. 16/2009) |
Art. 2. (Modifica all’art. 15, comma 10, della L.R. n. 7/2010) |
Art. 3. (Norma finanziaria) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 4.1.116 - L.R. 28 aprile 2010, n. 10.
Modifiche all'articolo 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio) e all'articolo 15, comma 10, della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità).
(B.U. 30 aprile 2010, n. 28)
Art. 1. (Modifica all’art. 12, comma 1, della
1. All'art. 12, comma 1, della
Art. 2. (Modifica all’art. 15, comma 10, della
1. Il comma 10, dell’art. 15, della
“10. Gli oneri finanziari relativi alle spese di funzionamento delle Commissioni sono a carico delle autorità esproprianti, per l’espletamento delle attività di cui al comma 7, che provvedono a liquidare i relativi oneri.”
Art. 3. (Norma finanziaria)
1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.