§ 4.1.113 - L.R. 13 novembre 2008, n. 15.
Disposizioni in materia di urbanistica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:13/11/2008
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Disposizioni urbanistiche
Art. 2.  Norma finanziaria
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 4.1.113 - L.R. 13 novembre 2008, n. 15.

Disposizioni in materia di urbanistica.

(B.U. 26 novembre 2008, n. 8 straord.)

 

Art. 1. Disposizioni urbanistiche

1. Per un periodo di 99 anni dall'approvazione della presente legge sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso urbanistica a fini diversi da quello industriali ed artigianali dei capannoni, dei fabbricati industriali e dei terreni di pertinenza ai medesimi direttamente collegati, ubicati nelle aree della città di Chieti, limitatamente al perimetro industriale nel quale insiste la cartiera "Burgo".

1 bis. Nell'area ex Burgo di Chieti sono ammessi, oltre alle attività produttive, anche tutti i servizi legati al settore ed in particolare attività di ricerca e laboratori, centro di formazione completo dei relativi e necessari servizi, come previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 1° ottobre 2009 [1].

1 ter. E' ammessa la realizzazione delle urbanizzazioni per consentire un processo di riqualificazione e reindustrializzazione dell'area [2].

1 quater. Non sono ammesse attività produttive nocive e di produzione energetica mediante combustione, biomasse o pirolisi [3].

1 quinques. Sono escluse, altresì, le attività a carattere commerciale per la grande e media distribuzione, sia food che non food, nonché gallerie commerciali [4].

1 sexies. Le norme urbanistiche da applicarsi restano quelle previste dagli artt. 6 e 14 delle NTA del Consorzio Industriale Chieti-Pescara [5].

1 septies. E' esclusa, altresì, la realizzazione di interventi finalizzati alla residenza privata, fatti salvi gli alloggi previsti per il centro di formazione [6].

 

     Art. 2. Norma finanziaria

1. Non sono previsti oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).


[1] Comma aggiunto dall'art. 44 bis della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[2] Comma aggiunto dall'art. 44 bis della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[3] Comma aggiunto dall'art. 44 bis della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[4] Comma aggiunto dall'art. 44 bis della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[5] Comma aggiunto dall'art. 44 bis della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[6] Comma aggiunto dall'art. 44 bis della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.