Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 13/11/2008 |
Numero: | 15 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni urbanistiche |
Art. 2. Norma finanziaria |
Art. 3. Entrata in vigore |
§ 4.1.113 - L.R. 13 novembre 2008, n. 15.
Disposizioni in materia di urbanistica.
(B.U. 26 novembre 2008, n. 8 straord.)
Art. 1. Disposizioni urbanistiche
1. Per un periodo di 99 anni dall'approvazione della presente legge sono vietati i mutamenti di destinazione d'uso urbanistica a fini diversi da quello industriali ed artigianali dei capannoni, dei fabbricati industriali e dei terreni di pertinenza ai medesimi direttamente collegati, ubicati nelle aree della città di Chieti, limitatamente al perimetro industriale nel quale insiste la cartiera "Burgo".
1 bis. Nell'area ex Burgo di Chieti sono ammessi, oltre alle attività produttive, anche tutti i servizi legati al settore ed in particolare attività di ricerca e laboratori, centro di formazione completo dei relativi e necessari servizi, come previsto dall'Accordo di Programma sottoscritto in data 1° ottobre 2009 [1].
1 ter. E' ammessa la realizzazione delle urbanizzazioni per consentire un processo di riqualificazione e reindustrializzazione dell'area [2].
1 quater. Non sono ammesse attività produttive nocive e di produzione energetica mediante combustione, biomasse o pirolisi [3].
1 quinques. Sono escluse, altresì, le attività a carattere commerciale per la grande e media distribuzione, sia food che non food, nonché gallerie commerciali [4].
1 sexies. Le norme urbanistiche da applicarsi restano quelle previste dagli artt. 6 e 14 delle NTA del Consorzio Industriale Chieti-Pescara [5].
1 septies. E' esclusa, altresì, la realizzazione di interventi finalizzati alla residenza privata, fatti salvi gli alloggi previsti per il centro di formazione [6].
Art. 2. Norma finanziaria
1. Non sono previsti oneri a carico del bilancio della Regione.
Art. 3. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.).
[1] Comma aggiunto dall'art. 44 bis della
[2] Comma aggiunto dall'art. 44 bis della
[3] Comma aggiunto dall'art. 44 bis della
[4] Comma aggiunto dall'art. 44 bis della
[5] Comma aggiunto dall'art. 44 bis della
[6] Comma aggiunto dall'art. 44 bis della