Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 31/01/2006 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all'art. 11 della L.R. 44/1999. |
Art. 2. Modifiche all'art. 13 della L.R. 44/1999. |
Art. 3. Modifiche all'art. 17 della L.R. 44/1999. |
Art. 4. Modifiche all'art. 19 della L.R. 44/1999. |
Art. 5. Abrogazioni. |
Art. 6. Entrata in vigore. |
§ 4.1.104 – L.R. 31 gennaio 2006, n. 1.
Modifiche alla L.R. 21 luglio 1999, n. 44 recante: Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica. Disposizioni in materia di composizione dei Consigli di amministrazione.
(B.U. 15 febbraio 2006, n. 10).
Art. 1. Modifiche all'art. 11 della
1. Il comma 1 dell'art. 11 della
«Il Consiglio di Amministrazione dell'ARET è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla Giunta regionale, uno con funzioni di Presidente, e tre nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 45 giorni dalla data di decadenza.».
2. Al primo periodo del comma 6 dell'art. 11 della
3. Al secondo periodo del comma 6 dell'art. 11 della
4. Al comma 8 dell'art. 11 della
5. All'ultimo capoverso dell'art. 11 della
Art. 2. Modifiche all'art. 13 della
1. Al comma 3 dell'art. 13 della
Art. 3. Modifiche all'art. 17 della
1. Il comma 1 dell'art. 17 della
«Il Consiglio di Amministrazione delle ATER è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla Giunta regionale, uno con funzioni di Presidente, due nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno, e uno eletto dall'Assemblea dei Sindaci facenti parte dell'ATER ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta Regionale entro 45 giorni dalla decadenza.»
2. Dopo il comma 1 dell'art. 17 è aggiunto il seguente comma:
«1 bis - La nomina di due componenti, di cui uno con funzioni di Presidente, del C.d.A. delle ATER e dell'ARET da parte della Giunta regionale è deliberato su designazione del componente la Giunta con delega ai Lavori pubblici, aree urbane e servizio idrico integrato - Relazioni con i Paesi del Mediterraneo.»
3. Al primo periodo del comma 5 dell'art. 17 della
4. Al secondo periodo del comma 5 dell'art. 17 della
5. Al comma 8 dell'art. 17 della
6. All'ultimo capoverso dell'art. 17 della
Art. 4. Modifiche all'art. 19 della
1. Al comma 3 dell'art. 19 della
Art. 5. Abrogazioni.
1. E' abrogato il comma 2 dell'art. 2 della
Art. 6. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.