§ 4.1.70 - L.R. 9 agosto 1999, n. 64.
Contributo per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:09/08/1999
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Caratteristica dei programmi.
Art. 3.  Realizzazione delle opere.
Art. 4.  Soggetti attuatori.
Art. 5.  Selezione delle proposte.
Art. 6.  Contributi regionali.
Art. 7.  Bando di concorso.
Art. 8.  Modalità di partecipazione ai contributi.
Art. 9.  Mutui.
Art. 10.  Decadenza dei benefici.
Art. 11.  Variazione tassi.
Art. 12.  Parere del CRTA.
Art. 13.  Norma finanziaria.
Art. 14.  Urgenza.


§ 4.1.70 - L.R. 9 agosto 1999, n. 64.

Contributo per la realizzazione di programmi di riqualificazione urbana.

(B.U. n. 34 del 31 agosto 1999).

 

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge disciplina la concessione di contributi regionali ai Comuni ed a soggetti partecipanti alla realizzazione dei programmi di cui al successivo comma, per incentivare gli interventi di recupero edilizio, con conseguente messa a disposizione di alloggi a canoni sociali, creazione di strutture ricettive a basso costo, alloggi in affitto a canone agevolato per lavoratori mobili sul territorio e per studenti, alloggi destinati all'immigrazione di ritorno, ed al fine della riqualificazione di parte del territorio comunale; gli interventi possono riguardare anche aree industriali dismesse.

     I Comuni delimitano uno o più comparti oggetto del piano d'intervento in aree ove, per condizioni di degrado e di abbandono, si rendono necessari interventi di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale. Le aree così individuate, sono disciplinate da uno dei piani attuativi, anche adottati, previsti dall'art. 18 della L.R. 12.4.1983, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione dei piani per insediamenti produttivi.

     Per i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti il Consiglio comunale può inoltre individuare aree caratterizzate da diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano e da carenze di servizi, anche in variante agli strumenti urbanistici generali. Per tali aree il Comune adotta un Piano di Recupero ai sensi del Titolo IV della legge 5.8.1978, n. 457 e con le procedure previste dall'art. 20 della L.R. 18/83.

     Gli effetti dell'individuazione delle aree, di cui al precedente comma, e la conseguente dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità, cessano qualora le opere non abbiano inizio entro due anni dalla pubblicazione sul B.U.R.A. dei programmi regionali e non vengano realizzate nella loro interezza, o per lotti funzionali.

     Nel caso di emissione del decreto d'espropriazione le aree non utilizzate entro tre anni dall'approvazione del programma, retrocedono al proprietario ai sensi della legge 2365/1885.

     La somma di £. 1.000.000.000 relativa allo stanziamento regionale impegnato sul Capitolo di spesa 262500 del bilancio di previsione esercizio 2000 denominato "Contributi in conto rata per la realizzazione di piani di riqualificazione urbana" è così destinata:

     a) £. 500.000.000 all'ATER di Teramo per le attività connesse al programma di riqualificazione urbana e di sviluppo sostenibile sul territorio (PRUSST) denominato "Sviluppo integrato fascia costiera Abruzzo-Marche, delle vallate confinanti e valorizzazione dei parchi";

     b) £. 500.000.000 per le attività di coordinamento dei programmi PRUSST positivamente valutati dal Comitato previsto dall'art. 13 del D.M. 8 Ottobre 1998[1].

     La definizione degli studi di fattibilità e progettazione consentirà di sviluppare azioni tecnico-amministrative organiche a favore delle aree oggetto di programmazione e cogliere tutte le opportunità consentite sia a livello regionale e nazionale che nelle linee di intervento dell'Unione Europea [2].

 

     Art. 2. Caratteristica dei programmi.

     I programmi d'intervento devono essere caratterizzati dalla compresenza di almeno tre dei seguenti requisiti:

     - riqualificazione edilizia ed urbanistica degli insediamenti;

     - insieme coordinato e sistematico di interventi finalizzati ad una più razionale utilizzazione del territorio;

     - insieme coordinato e sistematico di interventi finalizzato al contenimento di rischi (sismico, idrogeologico, etc.);

     - inserimento di elementi di arredo urbano nel rispetto dei caratteri stilistici ed architettonici presenti nel territorio;

     - la realizzazione e/o la manutenzione e l'ammodernamento di opere di urbanizzazione; è consentito l'inserimento di edilizia di completamento nei casi in cui sia strettamente necessario.

     La predisposizione dei programmi è svolta assicurando la massima partecipazione e cooperazione di proprietari, imprenditori e delle associazioni e della cui modalità formativa l'amministrazione comunale deve dare atto nel provvedimento di approvazione del programma.

 

     Art. 3. Realizzazione delle opere.

     Per la realizzazione delle opere comprese nel programma, l'Amministrazione comunale elabora le linee guida del programma da attuarsi secondo le procedure relative al concorso pubblico. L'affidamento di tutte le opere ad un unico aggiudicatario avverrà attraverso l'offerta economicamente più conveniente, compresa la redazione del progetto definitivo.

     L'offerta dovrà contenere anche un piano economico finanziario relativo alle opere da affidarsi in gestione all'operatore pubblico o privato.

     L'amministrazione, qualora siano presenti immobili di proprietà privata, in luogo del concorso pubblico attiva con gli interessati, fissando i termini per la loro conclusione, procedure negoziali ai sensi dell'art. 11 della legge 241/90.

     Qualora alla conclusione delle procedure negoziali non si pervenga ad un intesa con i soggetti interessati, l'Amministrazione Comunale può assoggettare gli immobili privati alle procedure espropriative.

     Nel caso di interventi proposti ed attivati dai soggetti di cui ai punti b, c, d, f del successivo art. 4, l'affidamento delle opere verrà effettuato direttamente da tali soggetti, con i criteri che gli stessi adotteranno.

 

     Art. 4. Soggetti attuatori.

     I programmi sono attuati:

     a) dai Comuni singoli o riuniti in forma associata anche attraverso le Comunità Montane;

     b) dai proprietari singoli o riuniti in consorzi;

     c) da imprese anche riunite;

     d) da Cooperative edilizie;

     e) da enti pubblici;

     f) da società miste pubblico-privato.

 

     Art. 5. Selezione delle proposte.

     I Comuni selezionano le proposte dei soggetti che intendono partecipare alla realizzazione dell'intervento sulla base di criteri autonomamente determinati che comunque devono tener conto:

     - qualità tecnica dell'offerta;

     - rispetto dei principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale;

     - inserimento di residenze pubbliche e private per particolari categorie sociali, anziani, giovani coppie ed opere di urbanizzazione che consentano la socializzazione ed aggregazione delle comunità a livello di quartiere, di comprensorio e di piccoli centri;

     - creazione di alloggi da cedere in fitto per periodi medio - brevi a lavoratori mobili sul territorio o studenti;

     - alloggi destinati alla ricettività diffusa;

     - alloggi destinati all'immigrazione di ritorno;

     - idoneità a forme di utilizzo diversificate nel tempo per gli immobili presenza, nei piani, di forme innovative di finanziamento concertato;

     - utilizzo, nei lavori di recupero e risanamento, di maestranze in possesso di particolari crediti formativi.

 

     Art. 6. Contributi regionali.

     I contributi regionali concorrono a finanziare:

     - la realizzazione degli interventi ricompresi nel programma, ivi compresa la progettazione e la direzione lavori degli stessi;

     - acquisizione di immobili, di proprietà pubblica o privata, da destinare ad urbanizzazioni primarie e secondarie e ad attrezzature pubbliche di interesse generale, ad altre finalità di interesse pubblico ovvero ad edilizia residenziale pubblica;

     - realizzazione, completamento ed adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle attrezzature pubbliche di interesse generale;

     - realizzazione di interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche;

     - realizzazione di reti informatiche e di opere di ammodernamento tecnologico;

     - realizzazione di opere di sistemazione, risanamento e bonifica ambientale, di arredo urbano delle aree verdi e degli spazi pubblici;

     - risanamento delle parti comuni dei fabbricati residenziali;

     - opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di realizzazione o ampliamento di fabbricati residenziali;

     - attuazione di interventi di ristrutturazione urbanistica.

     Per accedere ai contributi regionali il Comune, entro la data fissata dal bando regionale, trasmette alla Giunta regionale la proposta di programma con l'indicazione degli interventi di riqualificazione per i quali viene richiesto il finanziamento. La Giunta regionale, valutata la congruità della proposta con i criteri generali e gli indirizzi di cui alla presente legge, definisce, nei limiti dei finanziamenti disponibili, i contributi che si impegna a concedere.

 

     Art. 7. Bando di concorso.

     Entro 90 giorni dalla disponibilità di risorse finanziarie, la Giunta regionale emette apposito bando di concorso determinando ambiti territoriali tempi e modalità per la concessione dei contributi.

     Per il riparto dei contributi terrà conto dei seguenti elementi:

     - il quadro d'integrazione delle funzioni;

     - la quota di partecipazione Comunale;

     - l'investimento privato;

     - il moltiplicatore globale dell'investimento pubblico;

     - la presenza di opere realizzate con tecniche innovative di risparmio energetico;

     - la presenza di opere realizzate nel rispetto delle tecniche di costruzione tradizionali, con particolare attenzione ai materiali locali;

     - la presenza di opere realizzate con materiali rinnovabili o di riciclo.

     Lo schema di bando è adottato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con la specificazione del valore dei contributi e la documentazione da produrre a corredo della domanda del programma proposto.

 

     Art. 8. Modalità di partecipazione ai contributi.

     La Regione partecipa alla realizzazione degli obiettivi di cui all'art. 1 attraverso la concessione di:

     1. Contributi in conto rata per mutui da contrarre con la Cassa DD.PP. o altri Istituti di credito abilitati per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria è secondaria ed infrastrutturali.

     Per opere di urbanizzazione primaria e secondaria si intendono quelle previste nell'art. 1 lett. b) e c) della legge 29.9.1964, n. 847 ad eccezione degli asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo e superiori, attrezzature sanitarie e chiese ed altri edifici religiosi.

     Per opere infrastrutturali si intendono le opere pubbliche diverse da quelle di cui al comma precedente non destinate all'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale.

     2. Contributi in conto capitale per interventi di costruzione, ristrutturazione di alloggi in favore di privati cittadini, imprese e cooperative edilizie e/o loro consorzi.

     I privati per poter beneficiare dei contributi per l'acquisto, il recupero edilizio e per nuova costruzione di cui al presente articolo devono possedere i requisiti di edilizia agevolata. Per il solo recupero delle parti comuni degli immobili di cui all'art. 12 della legge 17.2.1992, n. 179 il contributo regionale è determinato nella misura del 20% indipendentemente dalla classe del comune nel cui territorio avviene l'intervento.

     Le imprese sono tenute a cedere o a locare gli immobili ristrutturati o costruiti alle condizioni determinate dalla convenzione approvata dalla Regione.

     Il contributo in conto capitale concorre ad attivare il finanziamento dell'intero costo delle opere da realizzare e viene liquidato su disposizione del dirigente della struttura competente con le modalità in essere relative all'edilizia agevolata.

     3. Contributi in conto rata per mutui da contrarre con la Cassa DD.PP. o altri Istituti di credito abilitati, da parte di enti locali, per il finanziamento di opere pubbliche imprenditoriali di importo superiore ad un miliardo di lire destinate all'esercizio di servizi a carattere imprenditoriale.

     4. Contributi in conto capitale in favore dei privati per il finanziamento di opere pubbliche o d'interesse pubblico attraverso l'istituto della concessione di costruzione e gestione.

     Il contributo varia in relazione alla tipologia d'intervento e alla classe di appartenenza del comune nel cui territorio viene realizzato.

     In relazione alla popolazione residente al 31.12.1998 i comuni sono raggruppati nelle seguenti classi:

     A) Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti residenti:

     - per gli interventi previsti dalle lett. a), b) e c) art. 1 legge 847/64 il contributo in conto rata è pari al 40%;

     - per gli interventi da realizzarsi dai soggetti di cui alle lett. c) e d) art. 4 della presente legge il contributo in conto capitale è pari al 30% per un investimento per una spesa complessiva con un tetto massimo di £. 100.000.000 per alloggio;

     - per gli interventi da realizzarsi dai soggetti di cui alle lett. e) ed f) dell'art. 4 della presente legge il contributo in conto capitale è pari al 20%;

     B) Comuni con popolazione inferiore o pari a 15.000 abitanti:

     - per gli interventi previsti dalle lett. a), b) e c) art. 1 legge 847/64 il contributo in conto rata è pari al 60%;

     - per gli interventi da realizzarsi dai soggetti di cui alle lett. a) e b) art. 4 della presente legge il contributo in conto capitale è pari al 30% per un investimento per una spesa complessiva con un tetto massimo di £. 100.000.000 per alloggio;

     - per gli interventi da realizzarsi dai soggetti di cui alle lett. e) ed f) dell'art. 4 della presente legge il contributo in conto capitale è pari al 35%;

     C) Comuni facenti parte delle comunità montane con popolazione inferiore o pari a 5.000 abitanti o frazioni di Comuni con più:

     - per gli interventi da realizzarsi dai soggetti di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 1 legge 847/64 il contributo in conto rata è pari all'80%;

     - per gli interventi da realizzarsi dai soggetti di cui alle lett. b) e d) art. 4 della presente legge il contributo in conto capitale è pari al 40% per un investimento per una spesa complessiva con un tetto massimo di £. 100.000.000 per alloggio;

     - per gli interventi da realizzarsi dai soggetti di cui alle lett. e) ed f) dell'art. 4 della presente legge il contributo in conto capitale è pari al 50%.

 

     Art. 9. Mutui.

     Per il finanziamento degli interventi ammessi a contributo i soggetti interessati possono contrarre mutui con la Cassa DD.PP. o con altri Istituti di credito abilitati.

     Con ordinanza dirigenziale viene formalmente concesso il contributo regionale sulla scorta della presentazione della seguente documentazione:

     - adesione di massima della concessione del mutuo rilasciata dall'Istituto mutuante;

     - deliberazione comunale di approvazione del progetto esecutivo o definitivo delle opere con relativo quadro economico, senza l'invio di elaborati grafici;

     - deliberazione comunale di assunzione del mutuo.

     I contributi in conto rata sono corrisposti direttamente ed irrevocabilmente agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell'ammortamento, alle scadenze e per la durata prevista nei relativi contratti o nell'atto di concessione.

     Il saldo del mutuo è erogato dall'Istituto mutuante in base al certificato di regolare esecuzione o di collaudo dei lavori e della relazione acclarante i rapporti Regione - Ente attuatore - nel rispetto della normativa Vigente - approvato dall'amministrazione competente.

     Sono ammesse a contributo tutte le spese che concorrono a determinare il costo delle opere da realizzare previsto nel quadro economico ivi comprese la direzione e il collaudo dei lavori.

 

     Art. 10. Decadenza dei benefici.

     La Giunta regionale provvede a dichiarare la decadenza dal beneficio del finanziamento qualora i lavori non siano iniziati entro un anno dalla data di pubblicazione sul BURA del provvedimento di ammissione a finanziamento.

     Tale termine può essere prorogato per gravi e sopravvenuti motivi con provvedimento della Giunta regionale.

     I soggetti attuatori sono tenuti a trasmettere alla Regione, entro otto mesi dalla data di ultimazione dei lavori, la deliberazione di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

     Trascorso infruttuosamente tale termine con provvedimento del Dirigente regionale competente si provvede alla definizione del finanziamento sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate.

     Gli amministratori, i funzionari ed i tesorieri dei soggetti attuatori, assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati, come risultante dal progetto approvato e dal relativo quadro economico.

 

     Art. 11. Variazione tassi.

     In caso di variazione dei tassi di ammortamento i comuni possono fruire dell'intero ammontare del contributo annuo regionale assegnato, sempreché vengano accesi mutui ad un tasso che comporti il versamento di rate per un importo complessivo pari o superiore a tale contributo, ferma restando la proporzionalità prevista all'art. 8.

     Al fine di consentire una più completa e funzionale attuazione dei programmi e degli interventi finanziati ai sensi della presente legge, i soggetti attuatori, nel rispetto della normativa vigente, possono utilizzare per opere migliorative e complementari delle opere principali, le somme eventualmente risultanti da economie comunque conseguite su autorizzazione regionale.

 

     Art. 12. Parere del CRTA.

     I progetti esecutivi- delle opere ammesse a contributo e le loro varianti devono essere sottoposti al parere del C.R.T.A., Settore LL.PP., ai sensi della L.R. 43/76, quando l'importo dei lavori supera i due miliardi di lire.

     Decorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla presentazione dei progetti il parere si intende acquisito positivamente.

     Le varianti progettuali relative ai lavori superiori a tre miliardi, anche suppletive o di completamento, consentite dalle vigenti norme che non comportano scelte tecniche - operative, innovative o sostanziali rispetto a quelle già determinate in sede di progetto esecutivo, non necessitano di nuovo parere del C.R.T.A. - Settore LL.PP.

 

     Art. 13. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge valutato per l'anno 1999 in £. 5.150.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, per competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso:

     Cap. 262407 denominato: "Contributi in unica soluzione sui mutui agevolati per l'edilizia convenzionata ed agevolata" - in diminuzione £. 5.000.000.000

     Cap. 151414 denominato: "Interventi di manutenzione di porti ed approdi e attività realizzative di studio attinenti la difesa della costa"

- in diminuzione £. 150.000.00

     Cap. 262500 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Set. 26, Tit. 2, Ctg. 4) denominato: "Contributi in conto rata per la realizzazione di piani di riqualificazione urbana" - in aumento £. 5.000.000.000

     Cap. 261530 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Set. 26, Tit. 1, Ctg. 5) denominato: "Studi, indagini, rilevazioni e servizi di assistenza riguardanti specifiche attività del Servizio Politiche della Casa" - in aumento £. 150.000.000

     Gli stanziamenti relativi ai contributi in conto rata, per le annualità successive al 1999 saranno iscritti nei corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci per la durata dei mutui stessi.

 

     Art. 14. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 febbraio 2001, n. 4 e così sostituito dall’art. 1 della L.R. 27 dicembre 2001, n. 87.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 febbraio 2001, n. 4.