§ 4.1.42 - L.R. 26 gennaio 1994, n. 12.
Regolarizzazione dei rapporti patrimoniali tra assegnatari ed enti gestori di alloggi costruiti con contributo pubblico.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:26/01/1994
Numero:12


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire la cessazione del numeroso contenzioso, di conferire liquidità agli enti gestori l'edilizia residenziale pubblica ed in attesa di ridisciplinare compiutamente la materia [...]
Art. 2.      1. Al secondo comma dell'art. 31 così come modificato dall'art. 10 della L.R. 52/82 è aggiunto il seguente comma:
Art. 3.      1. L'Assegnatario, che si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. n. 12/24
Art. 4.      1. L'Ente gestore è autorizzato a concedere agli assegnatari morosi rateazioni o dilazioni per l'estinzione del debito formatosi per le causalità di cui ai precedenti artt. 1 e 2, secondo lo [...]
Art. 5.      1. Nei confronti degli assegnatari che non regolarizzano la propria posizione debitoria secondo il piano di ammortamento di cui all'art. 4 continuano a trovare applicazione le norme di cui al 5° [...]
Art. 6.  Urgenza.


§ 4.1.42 - L.R. 26 gennaio 1994, n. 12.

Regolarizzazione dei rapporti patrimoniali tra assegnatari ed enti gestori di alloggi costruiti con contributo pubblico.

(B.U. n. 6 del 17 febbraio 1994).

 

Art. 1.

     1. Al fine di favorire la cessazione del numeroso contenzioso, di conferire liquidità agli enti gestori l'edilizia residenziale pubblica ed in attesa di ridisciplinare compiutamente la materia «assegnazione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» per adeguare le relative norme ai provvedimenti legislativi in itinere a livello statale, le posizioni debitorie in essere alla pubblicazione della presente legge conseguenti all'applicazione della presente legge conseguenti all'applicazione della L.R. 11 settembre 1986, n. 55 e successive modificazioni possono essere disciplinate, a domanda degli interessati, secondo le disposizioni della presente legge.

     2. Alla fattispecie di cui al 1° comma del presente articolo nonché del successivo art. 2°, straordinariamente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 della legge regionale 11 settembre 1986 n. 55.

 

     Art. 2.

     1. Al secondo comma dell'art. 31 così come modificato dall'art. 10 della L.R. 52/82 è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 3.

     1. L'Assegnatario, che si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della L.R. n. 12/24 [*] potrà inoltrare domanda di abbattimento degli interessi della propria situazione debitoria calcolata alla data di pubblicazione della presente legge entro il 30 giugno 1996 [1].

     2. L'Ente gestore provvederà a redigere una scheda dalla quale appaia l'entità dei canoni dovuti, altra per i relativi interessi, nonché scheda riepilogo dalla quale emerga il piano di ammortamento così come previsto dal successivo art. 4.

 

     Art. 4.

     1. L'Ente gestore è autorizzato a concedere agli assegnatari morosi rateazioni o dilazioni per l'estinzione del debito formatosi per le causalità di cui ai precedenti artt. 1 e 2, secondo lo schema ed i criteri di cui all'allegato A.

     2. All'accettazione da parte dell'assegnatario a mezzo di sottoscrizione delle schede di cui al precedente art. 3 e del piano di estinzione del debito, che, per effetto della presente legge, viene determinato sulla base della scheda afferente i canoni dovuti, consegue il venir meno dello status di moroso, nonché dei procedimenti legali in essere ed instaurati per le causali contemplate dalla presente legge, costituendo, detta accettazione, estinzione dell'azione che potrà essere richiesta, in via autonoma da ambo le parti. Le somme versate dall'utente nel medesimo periodo afferente la situazione debitoria a titolo di interessi per canoni scaduti, vengono detratti dalla somma così come determinata ai sensi del precedente art. 3.

 

     Art. 5.

     1. Nei confronti degli assegnatari che non regolarizzano la propria posizione debitoria secondo il piano di ammortamento di cui all'art. 4 continuano a trovare applicazione le norme di cui al 5° e 7° comma dell'art. 34 L.R. 55/86.

     2. Analoga applicazione trovano le suddette norme della L.R. 55/86 per coloro che, avvalendosi dei benefici della presente legge, risultino inadempienti per più di due rate consecutive.

 

     Art. 6. Urgenza.

     1. La presente legge non comporta spese a carico del bilancio regionale.

     2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     3. La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».

     4. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

 


[*] Come riportato in originale. Leggasi 12/94.

[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1995, n. 154.