| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio | 
| Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia | 
| Data: | 11/01/1990 | 
| Numero: | 2 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La Giunta regionale provvede agli aggiornamenti del limite di reddito previsto dall'art. 22 della legge 457/78 per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 1 della L.R. 11 settembre 1986, n. [...] | 
| Art. 5. La verifica dell'incidenza massima del canone sul reddito degli assegnatari, prevista dall'art. 29 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55, così come modificata dall'art. 5 della presente legge, si [...] | 
§ 4.1.32 - L.R. 11 gennaio 1990, n. 2.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 settembre 1986, n. 55, e L.R. 29 giugno 1988, n. 52, recanti norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione. [*]
(B.U. n. 2 del 5 febbraio 1990).
     La Giunta regionale provvede agli aggiornamenti del limite di reddito previsto dall'art. 22 della legge 457/78 per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 1 della 
Artt. 2. - 4.
(Omissis) [1].
     La verifica dell'incidenza massima del canone sul reddito degli assegnatari, prevista dall'art. 29 della 
[*] Vedi l'art. 38 della 
[1] Articoli modificativi e integrativi della