§ 4.1.32 - L.R. 11 gennaio 1990, n. 2.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 settembre 1986, n. 55, e L.R. 29 giugno 1988, n. 52, recanti norme per l'assegnazione e la gestione degli [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:11/01/1990
Numero:2


Sommario
Art. 1.      La Giunta regionale provvede agli aggiornamenti del limite di reddito previsto dall'art. 22 della legge 457/78 per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 1 della L.R. 11 settembre 1986, n. [...]
Art. 5.      La verifica dell'incidenza massima del canone sul reddito degli assegnatari, prevista dall'art. 29 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55, così come modificata dall'art. 5 della presente legge, si [...]


§ 4.1.32 - L.R. 11 gennaio 1990, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 settembre 1986, n. 55, e L.R. 29 giugno 1988, n. 52, recanti norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione. [*]

(B.U. n. 2 del 5 febbraio 1990).

 

Art. 1.

     La Giunta regionale provvede agli aggiornamenti del limite di reddito previsto dall'art. 22 della legge 457/78 per l'assegnazione degli alloggi di cui all'art. 1 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55, decisi dal Comitato per la Programmazione Economica - CIPE.

 

     Artt. 2. - 4.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     La verifica dell'incidenza massima del canone sul reddito degli assegnatari, prevista dall'art. 29 della L.R. 11 settembre 1986, n. 55, così come modificata dall'art. 5 della presente legge, si effettua successivamente all'indicazione di cui all'art. 30 della L.R. 55/86.

 

 

 


[*] Vedi l'art. 38 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96.

[1] Articoli modificativi e integrativi della L.R. n. 55/1986.