Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 29/06/1988 |
Numero: | 52 |
Sommario |
Art. 1. (Gettone di presenza e rimborso spese di viaggio per i componenti le Commissioni per la formazione delle graduatorie). |
Art. 2. (Gettone di presenza e rimborso spese di viaggio per il Presidente della Commissione per la formazione delle graduatorie). |
Art. 12. (Urgenza). |
§ 4.1.25 - L.R. 29 giugno 1988, n. 52.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 11 settembre 1986, n. 55 recante norme per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione. [*]
(B.U. n. 19 del 18 luglio 1988).
TITOLO I
INTEGRAZIONI CONCERNENTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DOVUTO AI MEMBRI DELLE
COMMISSIONI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
Art. 1. (Gettone di presenza e rimborso spese di viaggio per i componenti le Commissioni per la formazione delle graduatorie).
Ai componenti e al Segretario delle Commissioni istituite ai sensi dell'art. 7 della
La predetta indennità viene determinata ai sensi dell'art. 11 della
Ai componenti le Commissioni di cui al primo comma del presente articolo che risiedono fuori della sede del Comune ove ha sede la Commissione spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio corrispondente all'ambito di competenza della Commissione stessa, così come determinato ai sensi del primo comma dell'art. 7
Art. 2. (Gettone di presenza e rimborso spese di viaggio per il Presidente della Commissione per la formazione delle graduatorie).
Al Presidente della Commissione di cui all'articolo precedente è corrisposto un gettone di presenza, alle condizioni previste al primo comma dell'articolo stesso, nella misura doppia di quella dovuta ai componenti la Commissione.
Al Presidente della Commissione che risiede fuori della sede del Comune ove ha sede la Commissione spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale. Nel caso di uso di automezzo proprio il rimborso è effettuato nella misura prevista dall'ultimo comma del precedente articolo.
TITOLO II
NORME PER L'ACCESSO AGLI ALLOGGI DI E.R.P.
Artt. 3. - 6.
(Omissis) [1].
TITOLO III
NORME PER LA FISSAZIONE DEI CANONI DEGLI ALLOGGI DI E.R.P.
Artt. 7. - 11.
(Omissis) [1].
Art. 12. (Urgenza).
(Omissis).
[*] Vedi l'art. 38 della
[1] Articoli modificativi o integrativi della
[1] Articoli modificativi o integrativi della