| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.9 cooperazione | 
| Data: | 14/04/1992 | 
| Numero: | 33 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La lettera a) del terzo comma dell'art. 5 della L.R. 14 dicembre 1989, n. 105 è sostituita dalla seguente: | 
| Art. 2. All'onere derivante dalla presente legge, presumibilmente determinato per il 1962 in lire 500.000.000, si provvede previa riduzione di pari importo, in competenza e cassa, dello stanziamento di [...] | 
§ 3.9.4 - L.R. 14 aprile 1992, n. 33. [1]
Integrazione del terzo comma dell'art. 5 della L.R. 14.12.89, n. 105 recante: Svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo, da parte della Regione Abruzzo.
(B.U. n. 15 del 6 maggio 1992).
     La lettera a) del terzo comma dell'art. 5 della 
(Omissis).
     Al terzo comma dell'art. 5 della 
(Omissis).
All'onere derivante dalla presente legge, presumibilmente determinato per il 1962 in lire 500.000.000, si provvede previa riduzione di pari importo, in competenza e cassa, dello stanziamento di cui al cap. 324000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1992.
- L'importo della partita n. 7 è ridotto di lire 100.000.000;
- l'importo della partita n. 8 è ridotto di lire 200.000.000;
- l'importo della partita n. 10 è ridotto di lire 200.000.000.
Nel medesimo stato di previsione della spesa per l'esercizio 1992 è istituito ed iscritto al titolo 2°, categoria 4°, settore 2, sezione 8, il capitolo 22440 denominato «Attività di cooperazione allo sviluppo nei Paesi in via di sviluppo» con lo stanziamento di lire 500.000.000 per competenza e cassa.
[1] Abrogata dall'art. 18 della