§ 3.8.12 - L.R. 25 giugno 2007, n. 16.
Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 energia
Data:25/06/2007
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Comunicazione di nuove installazioni
Art. 3.  Provvedimenti in materia di monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto esistenti sul territorio regionale e programmazione del piano delle verifiche
Art. 4.  Disposizioni in materia di verifiche
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 3.8.12 - L.R. 25 giugno 2007, n. 16.

Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al D.M. 23 settembre 2004 nonchè di quelli introdotti dal decreto del Ministero delle attività produttive n. 329/2004

(B.U. 11 luglio 2007, n. 38)

 

Art. 1. Finalità

1. La Regione Abruzzo, previa rilevazione dei dati effettuata ai sensi dell’art. 3, determina le modalità di monitoraggio e di verifica sul funzionamento e l’esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (GPL), con capacità complessiva non superiore a 13 mc., in attuazione della disciplina statale in materia e dei nuovi controlli di esercizio previsti dal D.M. 23 settembre 2004.

 

     Art. 2. Comunicazione di nuove installazioni [1]

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai 13 mc. inoltrano semplice comunicazione all'Ufficio urbanistico del Comune di competenza. La comunicazione è corredata dalla seguente documentazione:

a) indicazione del soggetto installante;

b) località ed ubicazione del deposito;

c) progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto a firma di un progettista abilitato; il progetto non è necessario per serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc;

d) dichiarazione della ditta richiedente ovvero di altro soggetto abilitato che il manufatto rientra nella tipologia degli apparecchi di cui al D.Lgs. 25.2.2000, n. 93 relativo: Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;

e) dichiarazione dell’interessato di aver già inviato, all’Assessorato regionale alla Sanità, i dati e la documentazione previsti ed indicati dalle lett. da a) a d) del presente articolo.

2. In caso di omessa dichiarazione di cui alla lett. e), l’amministrazione comunale provvede ad inviare i dati e la documentazione all’Assessorato regionale alla Sanità.

3. In caso di omessa comunicazione dei dati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) l’Assessorato alla Sanità procede d’ufficio per il tramite del proprio servizio ispettivo a reperire i dati necessari.

 

     Art. 3. Provvedimenti in materia di monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto esistenti sul territorio regionale e programmazione del piano delle verifiche

1. Le amministrazioni comunali segnalano all’Assessorato alla Sanità della Regione Abruzzo, entro il termine di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la presenza, l’ubicazione e la titolarità di tutti i depositi GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc., di nuova e di vecchia installazione, realizzati.

2. Ai fini di attivare le prescritte misure di controllo sull’esercizio, l’Assessorato regionale alla Sanità, per il tramite delle ASL competenti per territorio o di soggetti abilitati ai sensi del D.M. 17 gennaio 2005, provvede, entro i successivi 120 giorni dal termine di cui al comma 1, ad attivare il monitoraggio ed a predisporre il piano delle verifiche di tutti i depositi GPL con capacità complessiva non superiore a 13 mc.

3. L’Assessorato alla Sanità, per il tramite di specifiche circolari, valuta di procedere in ogni caso alla raccolta ed al monitoraggio dei dati formulando specifiche istanze di raccolta delle informazioni di cui all’articolo 2), lettere da a) a d), anche agli operatori del settore, ivi comprese le aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto ed i costruttori di manufatti. Detti operatori comunicano all’Assessorato, ciascuno per quanto di propria competenza, i dati relativi alle vendite di manufatti nonché i nominativi e l’ubicazione dei depositi. In caso di omessa comunicazione, l’Assessorato alla Sanità può procedere a segnalare l’omissione alle competenti autorità.

 

     Art. 4. Disposizioni in materia di verifiche

1. L’Assessorato regionale alla Sanità, per il tramite delle ASL competenti per territorio, provvede ad eseguire i controlli relativi all’effettiva esecuzione delle verifiche decennali di cui al D.M. 23 settembre 2004. Le rispettive ASL, secondo le indicazioni e le tempistiche individuate con circolari esplicative della competente Direzione, provvedono con il Servizio ispettivo ad eseguire i prescritti controlli redigendo una relazione in base all’allegato A della presente legge [2].

2. In occasione di ogni ispezione sono controllati tutti i presidi di sicurezza e le protezioni attive e passive previste da ciascun deposito, verificandone l’effettiva esistenza e funzionalità e, in caso di nuova installazione, la rispondenza ai dati di cui all’art. 2 della presente legge. La ASL competente valuta, nel rispetto della normativa di settore, l’adozione di ogni ed opportuno provvedimento anche relativo al divieto di prosecuzione dell’esercizio del serbatoio.

 

     Art. 5. Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così sostituito dall'art. 39 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[2] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.