§ 3.7.83 - L.R. 22 febbraio 2000, n. 17.
Integrazioni all'art. 10 della L.R. 17.12.1997, n. 141: Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:22/02/2000
Numero:17


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.7.83 - L.R. 22 febbraio 2000, n. 17.

Integrazioni all'art. 10 della L.R. 17.12.1997, n. 141: Norme per l'attuazione delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico e ricreativo.

(B.U. n. 8 bis del 10 marzo 2000).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modifica il comma 1 e aggiunge il comma 2 bis all'art. 10 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 141.