§ 3.7.42 - L.R. 11 febbraio 1992, n. 16.
Autorizzazione all'Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara alla contrazione di uno o più mutui.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:11/02/1992
Numero:16


Sommario
Art. 1.      L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara dovrà provvedere alla puntuale ricognizione di tutte le opere, i lavori, le forniture di beni e servizi, compresi quelli professionali, [...]
Art. 2.      In relazione alle operazioni di cui al precedente articolo e nelle more della conclusione delle opere di ricognizione, l'Azienda è autorizzata a contrarre uno o più mutui, con ammortamento fino [...]
Art. 3.      All'ammortamento dei mutui contratti si provvede nei modi indicati nel successivo art. 5.
Art. 4.      Il complesso immobiliare sportivo di proprietà dell'Azienda, denominato «Le Naiadi», costituisce struttura di primaria utilità per la collettività locale e regionale
Art. 5.      L'ammortamento dei mutui previsti nel precedente art. 2, per la somma annua massima di L. 1.900.000.000, l'Azienda, a partire dall'esercizio 1992, provvede:
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.7.42 - L.R. 11 febbraio 1992, n. 16.

Autorizzazione all'Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara alla contrazione di uno o più mutui.

(B.U. n. 8 del 5 marzo 1992).

 

Art. 1.

     L'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara dovrà provvedere alla puntuale ricognizione di tutte le opere, i lavori, le forniture di beni e servizi, compresi quelli professionali, concernenti la ristrutturazione del complesso immobiliare sportivo, di proprietà della stessa Azienda denominato "Le Naiadi" e dei relativi atti amministrativi formali a fronte di ogni singola pretesa dei creditori, nonché dei contratti di mutuo e di leasing [1].

     In mancanza, totale o parziale, di idonea documentazione amministrativa, o di titoli esecutivi dell'autorità giudiziaria o di contratti di mutuo, dovrà procedersi, da parte dell'Azienda medesima, oltre che alla ricognizione delle opere, lavori o forniture eseguiti, altresì, all'accertamento del loro valore ad opera dei competenti pubblici uffici [1].

     Completata l'attività ricognitoria, di cui ai precedenti commi, l'Azienda promuoverà la definizione transattiva delle obbligazioni corrispondenti agli atti negoziali di cui al presente articolo e, prioritariamente per le posizioni debitorie transate, procederà ai conseguenti adempimenti contabili, quali sono imposti dalle vigenti norme regolamentari in materia, nei limiti di stanziamento di cui alla presente legge [1].

     Per le finalità di cui sopra, l'Azienda può avvalersi della collaborazione professionale di esperti particolarmente qualificati nelle materie giuridico-amministrative, economico-commerciali, e tecniche, anche in collegamento, su autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale, con gli apparati amministrativi della Regione o di apposita struttura, operanti in seno alla Giunta, da nominarsi con provvedimento del Presidente anzidetto.

 

     Art. 2.

     In relazione alle operazioni di cui al precedente articolo e nelle more della conclusione delle opere di ricognizione, l'Azienda è autorizzata a contrarre uno o più mutui, con ammortamento fino a 15 anni, nei limiti complessivi della spesa annua per il loro ammortamento di L. 1.900.000.000.

     Una volta conclusa la predetta opera dl ricognizione, ove se ne presenti la necessità, l'Azienda, con apposito provvedimento legislativo, sarà eventualmente autorizzata a ricorrere ad ulteriori operazioni creditizie.

     Il soddisfacimento dei debiti potrà essere effettuato con i fondi provenienti dai mutui, di cui ai commi precedenti, a condizione che l'Azienda abbia definito con transazione le obbligazioni relative agli atti negoziali di cui all'art. 1 e, comunque, per importi non superiori a quelli risultanti dalle descritte operazioni ricognitorie dell'Azienda [2].

 

     Art. 3.

     All'ammortamento dei mutui contratti si provvede nei modi indicati nel successivo art. 5.

     La Giunta Regionale, a mezzo dei servizi Turismo e Bilancio, vigila sulla corretta destinazione dei netti ricavi nei mutui stipulati all'estinzione dei rapporti obbligatori facenti carico sull'Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo di Pescara.

 

     Art. 4.

     Il complesso immobiliare sportivo di proprietà dell'Azienda, denominato «Le Naiadi», costituisce struttura di primaria utilità per la collettività locale e regionale[3].

     Il predetto complesso può essere impiegato, secondo criteri di economicità e con carattere di pubblica utilità, nello svolgimento di attività turistiche, sportive, sociali, scientifiche e dei servizi annessi, utilizzando tanto gli strumenti di diritto pubblico, quanto quelli di diritto privato in quanto applicabili[4].

 

     Art. 5.

     L'ammortamento dei mutui previsti nel precedente art. 2, per la somma annua massima di L. 1.900.000.000, l'Azienda, a partire dall'esercizio 1992, provvede:

     1) quanto a L. 400.000.000, con lo stanziamento derivante dalla legge regionale 15 novembre 1989, n. 93, conservato a residui passivi al cap. 241550 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il corrente esercizio finanziario. A tal fine, la Giunta Regionale disporrà il previo trasferimento di tale importo all'Azienda predetta;

     2) quanto a L. 900.000.000, con parte del contributo annuo ordinario per il funzionamento dell'Azienda, iscritto al Cap. 242395 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione;

     3) quanto a L. 600.000.000, mediante utilizzazione dei proventi che l'Azienda ritrae dalla locazione del complesso immobiliare di cui al precedente articolo 4.

     E' fatto obbligo all'Azienda:

     - di osservare la destinazione obbligatoria indicata nel precedente punto 2;

     - di osservare la destinazione obbligatoria indicata nel precedente punto 3.

     In caso di inadempienza, la Giunta Regionale provvederà in via sostitutiva.

     I mezzi di copertura, di cui al primo comma del presente articolo, hanno validità per l'intero servizio di ammortamento dei mutui stipulati.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 3.

[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 3.

[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 gennaio 1996, n. 3.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 73.

[4] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 19 dicembre 2001, n. 73.