Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 09/04/1975 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Generalità). |
Art. 2. (Attività di conservazione ed incentivazione turistica). |
Art. 3. (Programma organico). |
Art. 4. (Catasto regionale). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
§ 3.7.4 - L.R. 9 aprile 1975, n. 32.
Norme per lo sviluppo del turismo speleologico della Regione e per la conservazione del patrimonio speleologico abruzzese.
(B.U. n. 11 del 16 aprile 1975)
Art. 1. (Generalità).
La Regione riconosce l'importanza scientifica e turistica del patrimonio speleologico esistente sul proprio territorio e promuove ogni iniziativa diretta alla sua conservazione e valorizzazioni.
Art. 2. (Attività di conservazione ed incentivazione turistica).
La Regione emana provvedimenti diretti ad evitare il deterioramento, il danneggiamento e deturpamento derivanti anche dall'inquinamento delle acque ipogee, delle cavità sotterranee naturali e dei più caratteristici monumenti naturali carsici della Regione.
A tal fine promuove ed incoraggia - anche con l'erogazione di contributi - gli studi e le ricerche diretti a tale scopo, specie a favore dei Gruppi Speleologici esistenti.
Art. 3. (Programma organico).
Per i fini di cui ai precedenti articoli la Giunta Regionale predispone annualmente un programma organico di congressi, convegni, corsi di studi, conferenze ed attività similari finanziati in tutto o in parte dalla Regione.
Il programma promuove ed incoraggia altresì la diffusione delle opere scientifiche nonché la propaganda turistica riguardanti il patrimonio speleologico anche con l'erogazione di contributi per opere e stampati vari.
L'approvazione del programma di cui ai precedenti commi è di competenza del Consiglio Regionale.
Art. 4. (Catasto regionale).
E' istituito presso il II Dipartimento - Settore Turismo - il Catasto regionale per il censimento delle grotte e delle aree carsiche della Regione.
In esso sono iscritti tutti i dati topografici, rilievi speleologici e geologici riguardanti le stesse, nonché l'indicazione dell'eventuale possibilità di valorizzazione turistica, secondo il regolamento che verrà adottato dalla Regione.
La Regione può servirsi di Istituti tecnicamente specializzati in materia.
Art. 5. (Norma finanziaria).
(Omissis).