Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 lavoro e formazione professionale |
Data: | 16/09/1997 |
Numero: | 101 |
Sommario |
Art. 1. 1. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finalizzate al finanziamento delle Politiche regionali di sostegno all'occupazione desumibili dalla vigente normativa, riconducibile alla [...] |
Art. 2. 1. Le agevolazioni corrisposte a norma della legislazione regionale richiamata nell'art. 1, fatte salve le risorse già impegnate su ciascun capitolo prima dell'entrata in vigore della presente [...] |
Art. 3. 1. Le iniziative riconducibili alla legislazione incentivante richiamata nell'art. 1 accedono al Fondo nei limiti di spesa di seguito indicati: |
Art. 4. 1. Fatto salvo il disposto del comma 6 dell'art. 3, la L.R. 61/94, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 5/95 e 144/96, è rifinanziata per l'importo di L. 5.000.000.000 (cinque [...] |
Art. 5. 1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. 136/96, è prorogato al 15.11.1997. Per le istanze di accesso alle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) presentate [...] |
Art. 6. 1. Per i fini di cui agli artt. 4 comma 2 e 5 sono ammesse alle agevolazioni Nuove Società in nome collettivo e Nuove Cooperative la cui composizione soggettiva risulti, in misura non inferiore [...] |
Art. 7. 1. Restano ferme, per quanto non previsto dalla presente legge in via aggiuntiva o modificativa, le restanti disposizioni delle singole normative richiamate nell'art. 1. I profili applicativi [...] |
Art. 8. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stimato per l'anno 1997 in L. 16 miliardi a valere sul Fondo unificato a norma dell'art. 1, si provvede: |
Art. 9. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA. |
§ 3.6.102 - L.R. 16 settembre 1997, n. 101.
Modifiche ed integrazioni alla vigente legislazione regionale di sostegno alla occupazione ed istituzione di un Fondo unico per le Politiche del lavoro.
(B.U. n. 16 del 24 settembre 1997).
1. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finalizzate al finanziamento delle Politiche regionali di sostegno all'occupazione desumibili dalla vigente normativa, riconducibile alla L.R. 14.9.1994, n. 61 e successive rettifiche ed integrazioni, concernente «Fondo regionale per l'incentivazione dell'occupazione giovanile e per l'agevolazione della crescita imprenditoriale», alla L.R. 22.12.1995, n. 143 concernente «Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione per l'imprenditoria femminile», ed alla L.R. 17.12.1996, n. 136, relativa a «Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei Parchi Nazionali, Regionali e delle Riserve Naturali istituite con legge regionale», è istituito un «Fondo unico per le Politiche del Lavoro» alimentato dai capitoli di bilancio di riferimento delle medesime leggi regionali, e dalle risorse aggiuntive prelevate dal Cap. 323000 concernente «Fondo globale per spese correnti» del Bilancio corrente, secondo le modalità definite nell'art. 8.
2. Il Fondo costituito ai sensi del comma 1 è dotato per l'anno '97 di risorse finanziarie pari a 16 miliardi.
1. Le agevolazioni corrisposte a norma della legislazione regionale richiamata nell'art. 1, fatte salve le risorse già impegnate su ciascun capitolo prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere corrisposte traendo gli impegni corrispondenti indifferentemente sui diversi capitoli che alimentano il Fondo.
1. Le iniziative riconducibili alla legislazione incentivante richiamata nell'art. 1 accedono al Fondo nei limiti di spesa di seguito indicati:
a) L.R. 61/94 e successive rettifiche ed integrazioni: L. 5 miliardi;
b) L.R. 143/95: L. 3 miliardi;
c) L.R. 136/96: L. 5 miliardi.
2. Il Fondo è altresì finalizzato, per l'importo di L. 3 miliardi, a sopperire alle esigenze di capitalizzazione di Società Miste, aventi ad oggetto la durevole effettuazione in forma depubblicizzata di attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di L.S.U., nonché a concedere contributi agli Enti locali territoriali, che attivino progetti di L.S.U., nei quali siano impegnati almeno tre lavoratori, e ne contemplino l'utilizzo a tempo pieno. Fatto salvo il disposto del comma 6, lo stanziamento di cui al presente comma è utilizzato quanto al 20% per le Società miste, per il restante 80% per incentivare l'integrazione del monte ore lavorativo dei soggetti impegnati in L.S.U.
3. Le Società miste sono disciplinate in conformità alle disposizioni dettate dalla vigente normativa statale. Il contributo regionale non può essere, complessivamente, superiore all'importo degli aiuti «de minimis», pari a 100.000 ECU; esso può essere diretto a sopperire tanto alle esigenze di costituzione delle Cooperative di Lavoratori già impegnati in L.S.U. che partecipano alle Società miste ed a consentire loro il concorso alla capitalizzazione di esse, quanto alle necessità di integrazione della quota pubblica di capitale. La Giunta regionale disciplina con atto deliberativo le modalità di accesso al beneficio.
Tra le istanze promosse da Enti pubblici è riconosciuta priorità a quelle espresse dalle Comunità montane e da Consorzi di EE.LL.; in ogni caso deve essere assicurato un volume di attività coerente con le esigenze di un'efficiente gestione economica della Società.
4. La Regione sostiene iniziative promosse dalle amministrazioni provinciali, al fine di condurre nei rispettivi territori studi finalizzati alla ricognizione delle situazioni suscettibili di potenziale evoluzione dai L.S.U. alle Società Miste, ed alla preliminare valutazione di fattibilità dell'operazione. Il contributo regionale è corrisposto in misura non superiore a 50 milioni per ciascuna Provincia, ed è computato sulla quota del Fondo indicata al comma 2, riservata alle Società Miste.
5. Il contributo previsto nel comma 2 per gli Enti locali territoriali è corrisposto in relazione a progetti di L.S.U. attivati o prorogati a partire dall'entrata in vigore della presente legge, nei quali siano utilizzati in prevalenza lavoratori nei cui confronti siano cessati i trattamenti di mobilità o di disoccupazione speciale, ovvero siano iscritti nelle liste di mobilità senza avere titolo alla relativa indennità. Il contributo è pari al 60% del trattamento retributivo netto erogato ad integrazione dell'indennità di cui all'art. 1 della legge 608/96; sono ammessi ai benefici, in ordine cronologico di trasmissione delle istanze, nei limiti delle risorse disponibili, gli Enti locali che ne facciano richiesta entro il 15.11.1997. Con atto deliberativo la Giunta regionale definisce gli ulteriori aspetti documentali ed applicativi.
6. La ripartizione del Fondo tra le destinazioni indicate nei commi 1 e 2 può essere modificata con atto deliberativo della Giunta regionale, per consentire l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse; a tal fine, la Giunta regionale effettua, entro il 30.11.97, una ricognizione della spesa realizzata e di quella prevista come impegnabile nel corso del 1997 per ciascuna tipologia d'intervento, e ne informa immediatamente la Commissione Affari Sociali, onde acquisirne il parere sull'ipotesi di riparametrazione degli incentivi. Il parere va reso entro dieci giorni dalla richiesta del Componente la Giunta. Trascorso tale termine, esso, ove non espresso si intende reso favorevolmente.
1. Fatto salvo il disposto del comma 6 dell'art. 3, la L.R. 61/94, così come modificata ed integrata dalle LL.RR. 5/95 e 144/96, è rifinanziata per l'importo di L. 5.000.000.000 (cinque miliardi), da destinare, quanto a L. 3 miliardi, all'erogazione delle agevolazioni alle Imprese giovanili che ne hanno fatto istanza entro il 31.12.96, per le quali il Comitato per l'Imprenditorialità giovanile riconosca l'idoneità del progetto d'impresa, e non sussista possibilità di finanziamento all'interno delle risorse rese disponibili dalla citata L.R. 144/96.
2. La quota residua dello stanziamento di cui al comma 1, pari a L. 2.000.000.000 (due miliardi), è finalizzata a riequilibrare l'applicazione sul territorio regionale della L.R. 61/94 e successive rettifiche ed integrazioni, stimolando la propensione alla creazione di P.M.I. nelle aree che presentino rilevanti squilibri tra domanda ed offerta di lavoro.
3. Per i fini di cui al comma 2, accedono al finanziamento le istanze che siano presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge da Società e Cooperative che presentino le seguenti caratteristiche:
a) abbiano sede operativa nei comprensori SCICA nei quali il rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva residente, così come delineato nel Decreto del Ministro del Lavoro emanato in applicazione dell'art. 25 della legge 223/91, sia superiore alla media regionale;
b) presentino una forma giuridica ed una composizione soggettiva coerente con il disposto dell'art. 6 della presente legge. Almeno i 3/4 dei soci deve essere residente nei Comuni compresi nei Comprensori SCICA di cui alla lett. a).
4. Ove gli stanziamenti destinati al conseguimento delle finalità di cui ai commi precedenti non risultino, in tutto o in parte, in tal senso utilizzabili, le risorse residue sono destinate a finanziare nuove istanze provenienti da aree della Regione diverse da quelle indicate nel comma 3, purché prodotte da Imprese che presentino la composizione soggettiva specificata nell'art. 6.
5. Le istanze di cui ai commi 3 e 4 vanno presentate entro il 15.11.1997. Il Comitato previsto dall'art. 5 della L.R. 61/94 esamina le richieste pervenute attribuendo priorità ai progetti imprenditoriali finalizzati alla produzione di beni, nell'ordine di presentazione, ed ammettendo in subordine, nel medesimo ordine cronologico, le altre tipologie progettuali ritenute idonee. Con le medesime modalità si procede all'ammissione alle agevolazioni, in via residuale, dei progetti presentati ai sensi del comma 4.
6. Le Società che conseguono od hanno conseguito agevolazioni ai sensi della L.R. 61/94 e successive rettifiche ed integrazioni, debbono completare l'investimento in funzione del quale hanno conseguito il finanziamento regionale entro il termine da esse indicato nel progetto, ovvero, se non indicato, entro 24 mesi dalla comunicazione dell'ammissione ai benefici, prorogabili fino a tre mesi, in presenza di motivate ragioni di ordine economico-sociale, dal Servizio lavoro, previo parere del Comitato. Allo scadere del termine, o della proroga, se richiesta ed autorizzata, il Servizio Lavoro attiva l'Agenzia per l'Impiego perché proceda alla verifica finale propedeutica all'eventuale erogazione del saldo, anche se non ne sia stata presentata richiesta dalla Società. Il finanziamento definitivo è proporzionale allo stato di realizzazione del progetto. La Convenzione tra la Regione Abruzzo e l'Agenzia per l'Impiego prevista dalla L.R. 144/96 è estesa fino a ricomprendervi le Imprese beneficiarie del presente articolo. La spesa necessaria, pari a lire 30 milioni, grava sulla quota parte del Fondo indicata nell'art. 3, comma 1, lett. a).
7. L'art. 1 della L.R. 61/94 è autenticamente interpretato nel senso che le «Nuove» Cooperative o Società cui si erogano i benefici sono quelle che al momento della presentazione della domanda di finanziamento non hanno ancora conseguito ricavi, desumibili dai registri contabili alla cui tenuta l'Azienda è obbligata ai sensi della normativa civilistica e fiscale. Non inficia il carattere di «novità» dell'Impresa l'esistenza di fatturazione passiva successiva alla costituzione di essa, ancorché anteriore alla domanda di finanziamento.
1. Il termine di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. 136/96, è prorogato al 15.11.1997. Per le istanze di accesso alle risorse rese disponibili ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c) presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge, le agevolazioni sono corrisposte alle Società e Cooperative che presentino una composizione soggettiva coerente con il successivo art. 6. La Convenzione con l'Agenzia per l'Impiego stipulata a norma dell'art. 10 della legge citata, è prorogata fino al 15.11.1997 per consentire la corretta informazione sulle modifiche introdotte con la presente legge. Il costo della proroga, pari a L. 15 milioni, è imputato sulla quota parte del Fondo destinato all'applicazione della L.R. 136/96.
1. Per i fini di cui agli artt. 4 comma 2 e 5 sono ammesse alle agevolazioni Nuove Società in nome collettivo e Nuove Cooperative la cui composizione soggettiva risulti, in misura non inferiore ai 3/4 dei Soci, dall'appartenenza a più di una delle seguenti categorie:
- giovani di età inferiore a 32 anni;
- donne di età non superiore a 55 anni;
- lavoratori in C.I.G.S.;
- lavoratori in mobilità;
- disoccupati ultra quarantenni iscritti da almeno un anno nelle liste di collocamento.
2. I Soci nella proporzione di cui al comma 1 hanno l'obbligo della prestazione lavorativa nella Società costituita.
1. Restano ferme, per quanto non previsto dalla presente legge in via aggiuntiva o modificativa, le restanti disposizioni delle singole normative richiamate nell'art. 1. I profili applicativi che discendono dalle innovazioni introdotte sono disciplinati con atto deliberativo della Giunta regionale.
2. La presente normativa comporta l'erogazione di aiuti «de minimis» non trovano pertanto applicazione gli obblighi di notifica comunitaria sanciti dal paragrafo 93.3 del Trattato di Roma.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stimato per l'anno 1997 in L. 16 miliardi a valere sul Fondo unificato a norma dell'art. 1, si provvede:
- quanto a L. 1,8 miliardi attraverso le risorse stanziate in conto competenza sul Cap. 22315 del bilancio corrente, denominato «Interventi a sostegno dell'imprenditoria giovanile e misure per la tutela dell'occupazione nel territorio dei Parchi nazionali, regionali e delle Riserve naturali istituite con legge regionale»;
- quanto a L. 3,2 miliardi attraverso le risorse stanziate in conto residui sul Cap. 22433 del bilancio corrente, denominato «Fondo per il sostegno a leggi regionali per la cooperazione giovanile»;
- quanto a L. 3 miliardi attraverso le risorse stanziate in conto competenza sul Cap. 282437 del bilancio corrente, denominato «Interventi straordinari per la promozione di nuove Imprese ed innovazione dell'imprenditoria femminile»;
- quanto a L. 8 miliardi, pari all'incremento del Fondo per il 1997, mediante prelievo di risorse di pari importo dalla partita 1 del Fondo globale per spese correnti, Cap. 323000 del bilancio di previsione dell'esercizio corrente, che viene conseguentemente ridotta.
2. La denominazione dei Capp. 22315, 22433 e 28437 è integrata dall'apposizione in calce a quella sopra indicata delle seguenti parole: «e Fondo unico per le Politiche del Lavoro» [*].
3. Nello stato di previsione della spesa dell'esercizio '97 è iscritto il Cap. 22438 denominato «Risorse integrative al Fondo unico per le Politiche del Lavoro», con la disponibilità per competenza e per cassa di L. 8 miliardi.
4. Alla quantificazione dell'entità della spesa relativa agli esercizi successivi al 1997 si provvede attraverso le corrispondenti leggi di Bilancio, a norma dell'art. 10 della L.R.C. 29.12.1977, n. 81.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul BURA.
[*] Il Governo ha segnalato un errore materiale nell'art. 8, comma 2, laddove è indicato il cap. 28437 anziché 282437.