§ 3.6.94 - L.R. 13 gennaio 1997, n. 5.
Norme di garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle Cooperative di cui alla L.R. 5.9.90, n. 64.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:13/01/1997
Numero:5


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di dare ulteriore impulso alla promozione dei servizi collettivi e allo sviluppo dell'occupazione giovanile, sono prorogati per un biennio di effetti della L.R. 64/90
Art. 2.      1. Per i fini di cui all'art. 1, gli EE.LL. che riscontrino la perdurante necessità di erogazione di servizi di cui non intendano o non possono riassumere la gestione diretta, nelle more [...]
Art. 3.      1. Il contributo erogabile dalla Regione per l'anno 1997 non può superare il 10% della spesa dichiarata ammissibile, secondo le procedure stabilite dalla L.R. 64/90
Art. 4.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo»


§ 3.6.94 - L.R. 13 gennaio 1997, n. 5.

Norme di garanzia della continuità dei servizi di pubblico interesse già resi dalle Cooperative di cui alla L.R. 5.9.90, n. 64.

(B.U. n. 2 del 31 gennaio 1997).

 

Art. 1.

     1. Al fine di dare ulteriore impulso alla promozione dei servizi collettivi e allo sviluppo dell'occupazione giovanile, sono prorogati per un biennio di effetti della L.R. 64/90.

     2. La presente legge favorisce la continuità dei servizi di pubblico interesse già assicurati per almeno un biennio dagli EE.LL. in forma depubblicizzata, avvalendosi dell'apporto delle Cooperative di cui alla L.R. 9.5.90, n. 64.

 

     Art. 2.

     1. Per i fini di cui all'art. 1, gli EE.LL. che riscontrino la perdurante necessità di erogazione di servizi di cui non intendano o non possono riassumere la gestione diretta, nelle more dell'emanazione di normative regionali intese a favorire ed incentivare l'attivazione di Società miste, anche come esito di progetti di L.S.U., devono riaffidare l'esecuzione delle attività alla stessa Cooperativa costituita ai sensi della L.R. 9.5.90 n. 64 che le disimpegnava alla data del 31.12.94, alle seguenti condizioni:

     a) la proroga sia contenuta entro il termine massimo del 31 dicembre 2007 [1];

     b) non si tratti di servizi per i quali è richiesta una particolare qualificazione attestata mediante iscrizione all'Albo regionale istituito ai sensi della L.R. 85/94;

     c) il valore economico dell'affidamento non ecceda il livello per il quale trovano applicazione le disposizioni dettate dal D.L.vo 157/95;

     d) la Cooperativa abbia positivamente disimpegnato i compiti affidati nell'arco della durata del progetto ex L.R. 64/90, completandolo e maturando il diritto alla corresponsione del saldo finale, ancorché le relative procedure di liquidazione siano ancora in itinere;

     e) l'onere finanziario della prosecuzione del rapporto, limitatamente all'anno 1996, sia interamente assunto dall'Ente locale interessato.

 

     Art. 3.

     1. Il contributo erogabile dalla Regione per l'anno 1997 non può superare il 10% della spesa dichiarata ammissibile, secondo le procedure stabilite dalla L.R. 64/90.

     2. Con apposita legge regionale sarà assunto impegno sul competente capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.

 

     Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo».


[1] Lettera da ultimo così sostituita dall’art. 1 della L.R. 28 novembre 2005, n. 36.