§ 3.6.78 - L.R. 22 dicembre 1995, n. 143.
Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione pre l'imprenditoria femminile.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:22/12/1995
Numero:143


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Settori di intervento.
Art. 3.  Beneficiari.
Art. 4.  Provvidenze.
Art. 5.  Non cumulabilità.
Art. 5 bis. 
Art. 6.  Regolamento attuativo.
Art. 6 bis. 
Art. 7.  Servizi finanziari.
Art. 8.  Assistenza tecnica.
Art. 9.  Norma finanziaria.
Art. 10.  Relazione annuale.
Art. 11.  Urgenza.


§ 3.6.78 - L.R. 22 dicembre 1995, n. 143.

Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione pre l'imprenditoria femminile.

(B.U. n. 48 speciale del 29 dicembre 1995).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo istituisce, con la presente legge, un fondo regionale straordinario diretto a promuovere l'imprenditoria femminile in Abruzzo, in settori innovativi, al fine di consolidare il lavoro femminile e consentire una qualificata presenza sul mercato.

     Il fondo ha durata quinquennale [1] e la sua entità viene stabilita annualmente con apposito articolo della legge di approvazione del bilancio di previsione della Regione.

 

     Art. 2. Settori di intervento.

     Il fondo è destinato alla erogazione di contributi per la realizzazione, sul territorio regionale, di nuove imprese innovative [2] o per la innovazione di prodotti o di processi nell'ambito delle attività economiche già presenti.

 

     Art. 3. Beneficiari.

     Possono usufruire delle provvidenze della presente legge le imprese che abbiano sede legale, operativa ed amministrativa [1] nel territorio abruzzese, con numero di addetti non superiore a 50 dipendenti che presentino carattere di innovazione nel prodotto, nel processo o nel modello organizzativo e che rientrino in una delle seguenti tipologie:

     a) imprese individuali di cui siano titolari donne;

     b) società nelle quali i 2/3 del capitale sociale siano di proprietà di donne e nelle quali la compagine sociale sia costituita per 2/3 da donne e i cui organi di amministrazione siano per i 2/3 costituiti da donne.

     I requisiti di cui ai punti a) e b) devono sussistere al momento della costituzione della impresa o, se esistente, almeno dall'1.1.97 [1] e permanere per almeno 3 anni e comunque fino alla scadenza dei benefici di cui al successivo art. 4.

     3. Integra il requisito di innovazione richiesto dall'art. 3 comma 1 per l'ammissione alle agevolazioni la ricorrenza di una o più delle seguenti fattispecie:

     - offerta di un bene/servizio non disponibile sul mercato di un'area geograficamente definita;

     - offerta di un bene/servizio già disponibile, ottenuto attraverso l'impiego economicamente apprezzabile di nuove tecnologie, l'utilizzo innovativo di quelle esistenti, ovvero mediante una combinazione più efficiente dei fattori produttivi;

     - individuazione di una clientela/utenza particolare, non servita da una offerta preesistente, ovvero espressiva di un fabbisogno di intervento non ancora saturato;

     - individuazione di fasce temporali di erogazione di servizi non ancora coperte;

     - individuazione di nuove modalità di consegna o di distribuzione [3].

 

     Art. 4. Provvidenze. [4]

     1. Per la costituzione di nuove imprese, strutturate in forma societaria o cooperativistica, a carattere innovativo sotto i profili specificati nell'art. 1, sono concesse le seguenti agevolazioni:

     - contributo in conto capitale per spese di investimento, fino al 70% della spesa ammissibile;

     - prestito quinquennale senza interessi in misura non superiore al 50% della residua spesa ammissibile e per investimento;

     - contributo per la gestione, limitatamente alla prima annualità, in misura non superiore al 50% delle spese ammissibili;

     - assistenza in fase di avvio e tutoraggio dell'intervento con le modalità di cui alla Convenzione con Abruzzo Sviluppo S.p.A., prevista dalla L.R. 84/96 e successive modifiche.

     2. Le suddette agevolazioni sono corrisposte in misura cumulativamente non superiore al valore degli aiuti «de minimis», pari a 100.000 ECU. A tal fine, l'assistenza in fase di progettazione ed avvio dell'intervento è forfettariamente commisurata a 2.000 ECU, che sono defalcati dal contributo ammesso.

     3. Per la costituzione di nuove Imprese individuali, con le caratteristiche innovative sopra specificate, sono accordate le seguenti agevolazioni:

     - contributo in conto capitale fino al 50% delle spese di investimento ammissibili;

     - prestito quinquennale senza interessi fino al 50% delle residue spese di investimento ammissibili:

     - assistenza in fase di progettazione ed avvio con le modalità di cui alla L.R. 84/96 e successive modifiche.

     Le suddette agevolazioni sono corrisposte in misura cumulativamente non superiore al 40% del valore dei contributi «de minimis». L'assistenza incide forfettariamente in misura pari a 1.500 ECU.

     4. Per l'attuazione di interventi innovativi, secondo l'accezione dell'art. 1, in imprese individuali o collettive preesistenti, possono essere riconosciuti i seguenti benefici:

     - prestito quinquennale senza interessi fino al 50% della spesa per investimento ammissibile indotta dall'innovazione, nel limite massimo del contributo «de minimis».

     5. I Piani annuali della Formazione professionale contengono previsioni di attività formative finalizzate alla formazione manageriale delle donne, nell'ottica di promuoverne ed implementarne le attitudini imprenditoriali con carattere di continuità.

 

     Art. 5. Non cumulabilità.

     I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali e comunitarie.

 

     Art. 5 bis. [5]

 

     Art. 6. Regolamento attuativo. [6]

 

     Art. 6 bis. [7]

     1. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto deliberativo, la Giunta Regionale disciplina i termini e le modalità di presentazione delle istanze per l'accesso a benefici, i criteri di valutazione dei progetti, la definizione delle categorie di spesa ammissibili e dei rispettivi pesi, le modalità di erogazione dei benefici, quelle di restituzione del prestito, i rapporti tra Servizio lavoro e Comitato di valutazione dei progetti, i termini di adozione degli atti, ed ogni altro profilo applicativo e procedimentale.

     2. L'atto deliberativo prevede, altresì:

     - la comminatoria di sanzioni, consistenti nella revoca dei benefici, in caso di: inosservanza del periodo massimo disponibile per l'attuazione dell'investimento; dei termini di restituzione del mutuo; di alienazione anticipata di quote sociali o dell'Impresa individuale, in relazione alle prescrizioni dell'art. 3, comma 2 della L.R. 143/95; di alienazione di beni immobili e strumentali acquisiti con il finanziamento regionale prima che siano decorsi cinque anni, fatta salva la sostituzione, preventivamente autorizzata dal Servizio Lavoro, di attrezzature obsolete con altre più avanzate aventi analoga funzione;

     - la subordinazione del saldo finale ad una preventiva verifica sull'attuazione del progetto demandata all'Agenzia per l'Impiego, con la quale viene stipulata apposita Convenzione, estensiva dell'analogo servizio già affidato al medesimo Organismo pubblico a norma della L.R. 84/96 e successive modifiche.

 

     Art. 7. Servizi finanziari.

     La Regione può stipulare apposite convenzioni con organismi collettivi di garanzia fidi nonché con le società finanziarie a partecipazione pubblica e non, per il raggiungimento delle finalità della presente legge.

 

     Art. 8. Assistenza tecnica. [8]

     1. All'attività di informazione, assistenza in fase d'avvio e tutoraggio nei confronti delle Iniziative imprenditoriali assunte per i fini di cui alla L.R. 143/95, così come modificata dalla presente legge, si provvede in conformità alle prescrizioni contenute nella L.R. 84/96 e successive modifiche ed alla Convenzione conseguentemente stipulata con Abruzzo Sviluppo s.p.a., sulla scorta delle risorse finanziarie già stanziate dalla citata disposizione normativa.

 

     Art. 9. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1995 in L. 50.000.000 (cinquantamilioni), si provvede mediante riduzione per competenza e per cassa dello stanziamento iscritto al cap. 324000 - Fondo globale - occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale - quarta parte della partita n. 3 dell'elenco n. 4 allegato al Bilancio di Previsione per il medesimo esercizio finanziario.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1995 è istituito ed iscritto nel Sett. 28, Tit. 2, Ctg. 4 il capitolo 282437 denominato: «Interventi straordinari per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell'imprenditoria femminile» con lo stanziamento in termini di competenza e cassa di L. 50.000.000 (cinquantamilioni).

 

     Art. 10. Relazione annuale.

     La Regione è tenuta a predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione della presente legge.

 

     Art. 11. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 settembre 1997, n. 96.

[2] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 16 settembre 1997, n. 96.

[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 settembre 1997, n. 96.

[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 settembre 1997, n. 96.

[3] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 settembre 1997, n. 96.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 settembre 1997, n. 96.

[5] Articolo aggiunto dall'art. 3 della L.R. 16 settembre 1997, n. 96 e abrogato dall'art. 19 bis della L.R. 10 luglio 1998, n. 55.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 16 settembre 1997, n. 96.

[7] Articolo aggiunto dall'art. 4, comma 2, della L.R. 16 settembre 1997, n. 96.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 settembre 1997, n. 96.