Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 lavoro e formazione professionale |
Data: | 02/11/1994 |
Numero: | 73 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il primo comma dell'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1994 n. 1 dev'essere interpretato nel senso che le disponibilità del capitolo 52421 dello stato di previsione della spesa dell'esercizio 1994 e [...] |
Art. 2. 1. Al primo comma dell'art. 3 della L.R. 4 gennaio 1994 n. 1 è aggiunto il seguente comma 1-bis: |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 3.6.64 - L.R. 2 novembre 1994, n. 73.
Disposizioni integrative della L.R. 4.1.1994, n. 1 (CIAPI).
(B.U. n. 37 del 15 novembre 1994).
1. Il primo comma dell'art. 3 della
1. Al primo comma dell'art. 3 della
(Omissis).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.