§ 3.5.95 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 55.
Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2010, n. 37 (Nuova legge organica in materia di Confidi)


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:10/12/2010
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Modifica all’art. 1 della l.r. 37/2010
Art. 2.  Abrogazione all’articolo 2 della l.r. 37/2010
Art. 3.  Modifiche all’articolo 7 della l.r. 37/2010
Art. 4.  Integrazione all’articolo 9 della l.r. 37/2010
Art. 5.  Entrata in vigore


§ 3.5.95 - L.R. 10 dicembre 2010, n. 55.

Modifiche alla legge regionale 2 agosto 2010, n. 37 (Nuova legge organica in materia di Confidi)

(B.U. 17 dicembre 2010, n. 15 Straord.)

 

Art. 1. Modifica all’art. 1 della l.r. 37/2010

1. Al comma 3 dell’art. 1 (Contributi ai Confidi) della l.r. 2 agosto 2010, n. 37 (Nuova legge organica in materia di Confidi), le parole “di cui all’articolo 6” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 5”.

 

     Art. 2. Abrogazione all’articolo 2 della l.r. 37/2010

1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 (Soggetti beneficiari) della l.r. 37/2010, dopo la cifra di: “€ 250.000,00” è posto il punto e sono soppressi i restanti termini: “al 31.12.2010”.

 

     Art. 3. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 37/2010

1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 37/2010 è sostituito dal seguente:

 

“1. Fino all’approvazione da parte della Giunta regionale dei criteri e modalità di cui all’articolo 3, comma 3, continuano a trovare applicazione le norme previgenti alla presente legge”.

 

2. Il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 37/2010 è abrogato.

 

3. Al comma 3 dell’articolo 7 (Norma transitoria) della l.r. 37/2010 le parole: “di cui all’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2”.

 

4. Al comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 37/2010 le parole: “di cui all’articolo 3” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’articolo 2”.

 

     Art. 4. Integrazione all’articolo 9 della l.r. 37/2010

1. Alla lettera f) del comma 1 dell’art. 9 (Abrogazione di norme) della l.r. 37/2010 è aggiunto il seguente periodo: “Ai fini dell’applicazione, per il solo esercizio finanziario 2010, l’articolo 38, comma 3, lettera a) della l.r. 30 ottobre 2009, n. 23 (Nuova legge organica in materia di artigianato) è interpretato autenticamente nel senso che per i confidi risultanti dalla fusione di confidi esistenti alla data del 31 dicembre 2005 e per la richiesta di contributi avanzata per la prima volta, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 e delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo 38 è verificato con riferimento ai confidi fusi o incorporati in relazione all’attività di garanzia prestata nell’annualità precedente.”

 

     Art. 5. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel BURA