§ 3.5.59 - L.R. 7 aprile 2000, n. 54.
Integrazione alla L.R. 20.6.1980, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:07/04/2000
Numero:54


Sommario
Art. unico.      L'ammontare dei benefici concessi ai sensi della L.R. 59/1980 e successive modificazioni e integrazioni non può in alcun caso superare il limite del de minimis e il massimale di cumulo su un [...]


§ 3.5.59 - L.R. 7 aprile 2000, n. 54.

Integrazione alla L.R. 20.6.1980, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni.

(B.U. n. 15 del 19 maggio 2000).

 

Art. unico.

     L'ammontare dei benefici concessi ai sensi della L.R. 59/1980 e successive modificazioni e integrazioni non può in alcun caso superare il limite del de minimis e il massimale di cumulo su un periodo di tre anni imposti dai vigenti orientamenti comunitari in materia di aiuti a finalità regionale.