Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.5 artigianato e industria |
Data: | 16/11/1999 |
Numero: | 111 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Settori di intervento. |
Art. 3. Beneficiari. |
Art. 4. Contributi destinati agli interventi di assistenza e consulenza. |
Art. 5. Contributi destinati agli interventi di formazione. |
Art. 6. Presentazione delle domande. |
Art. 7. Documentazione. |
Art. 8. Contributi destinati agli interventi di adeguamento delle strutture e delle attrezzature. |
Art. 9. Procedure di erogazione. |
Art. 10. Presentazione delle domande. |
Art. 11. Documentazione. |
Art. 12. Cumulabilità. |
Art. 13. Norma finanziaria. |
Art. 14. Procedura d'urgenza. |
§ 3.5.57 - L.R. 16 novembre 1999, n. 111.
Contributi in favore di imprese industriali per oneri sostenuti ai fini dell'adeguamento alle previsioni normative del D.Lgs. 19.9.1994, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. n. 47 del 7 dicembre 1999).
TITOLO I
Art. 1. Finalità.
Con la presente legge la Regione Abruzzo prevede interventi a favore delle imprese industriali che intendono migliorare il livello di sicurezza nelle proprie aziende nel rispetto delle norme previste nel D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le norme della presente legge che regolano la concessione di aiuti da parte della Regione in favore dei destinatari di cui al successivo art. 3, si adeguano alle disposizioni relative agli aiuti previsti dal punto 3.2 della "Disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato alle piccole e medie imprese" pubblicata sulla G.U. n. 213 del 19.8.1992, integrata dalla "Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis" pubblicata sulla G.U. n. C 68 del 6.3.1996.
La Regione stabilisce un meccanismo di controllo che assicura il rispetto della citata disciplina comunitaria in materia di "de minimis".
Art. 2. Settori di intervento.
Gli interventi sono destinati alla erogazione di contributi per:
a) spese relative ai servizi di assistenza e consulenza per l'elaborazione, la revisione e l'adeguamento del piano di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione dei rischi, la formulazione del piano antincendio e dei piani di evacuazione;
b) spese per il corso di formazione per addetti alla prevenzione incendi di cui al D.M. 10.3.1998, n. 64;
c) spese per il corso di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dall'art. 19, lett. g) del D.Lgs. 626/94;
d) spese per l'adeguamento delle strutture e delle attrezzature compreso l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, della segnaletica e di ogni altro materiale di sicurezza così come previsto nel Piano di valutazione dei rischi o dall'autocertificazione dei rischi.
I contributi previsti dalla presente legge rientrano ad ogni titolo nella categoria degli aiuti "de minimis" prevista dalla normativa comunitaria.
Art. 3. Beneficiari.
Possono usufruire delle provvidenze previste dalla presente legge le piccole e medie imprese industriali, anche in forma cooperativa, e loro consorzi, con sede operativa nel territorio della Regione Abruzzo.
Per piccole e medie imprese si intendono le imprese così come definite dalla U.E. con decisione del 23.4.1996.
TITOLO II
INTERVENTI PER SPESE RELATIVE AI SERVIZI
DI ASSISTENZA, CONSULENZA E FORMAZIONE
Art. 4. Contributi destinati agli interventi di assistenza e consulenza.
Per gli interventi di cui al punto a) dell'art. 2 la Regione concede un contributo pari al 50%, elevato al 80% nei comuni appartenenti alle comunità montane, sulle spese sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Il contributo non può, in ogni caso, essere superiore a £. 5 milioni.
Art. 5. Contributi destinati agli interventi di formazione.
Per gli interventi di cui ai punti b) e c) dell'art. 2 la Regione concede un contributo pari al 50%, elevato al 80% nei comuni appartenenti alle Comunità Montane, sulle spese sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Il contributo non può, in ogni caso, essere superiore a £. 300.000 per allievo per corso.
I soggetti abilitati a svolgere i corsi sono gli Enti di Formazione riconosciuti dalla Regione Abruzzo e le società specializzate nel campo della sicurezza.
La durata ed il contenuto dei corsi di formazione di cui al punto b) dell'art. 2 devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IX del D.M. 64/98.
La durata ed il contenuto dei corsi di formazione di cui al punto c) dell'art. 2 devono essere conformi alle prescrizioni di cui all'art. 2 del D.M. 16.1.1997.
Art. 6. Presentazione delle domande.
Le richieste di contributo di cui agli artt. 4 e 5 devono essere inoltrate a mezzo raccomandata alla Regione Abruzzo - Servizio Energia e Industria e vengono soddisfatte secondo l'ordine cronologico riferito al timbro postale di spedizione, fino all'esaurimento dei fondi stanziati per ciascuna tipologia di intervento, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma del successivo art. 13.
Art. 7. Documentazione.
Alla domanda deve essere allegato il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o autocertificazione ai sensi della legge 127/97.
Per le richieste di cui all'art. 4 deve essere allegata la seguente documentazione:
- fatture di assistenza e consulenza quietanzate, non anteriori a sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- copia del piano di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione dei rischi o del piano antincendio o del piano di evacuazione.
Per le richieste di cui all'art. 5 deve essere allegata la seguente documentazione:
- copia dell'attestazione di idoneità rilasciata ad ogni partecipante al corso;
- fatture quietanzate non anteriori a sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- attestazione della durata e del contenuto del corso, conformi alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 5.
TITOLO III
INTERVENTI PER SPESE RELATIVE ALL'ADEGUAMENTO
DELLE STRUTTURE E DELLE ATTREZZATURE
Art. 8. Contributi destinati agli interventi di adeguamento delle strutture e delle attrezzature.
La Regione concede un contributo sugli interessi passivi sostenuti per finanziamenti bancari di importo non superiore a £. 200 milioni e di durata non superiore a 36 mesi destinati alla copertura delle spese di cui al punto d) dell'art. 2, sostenute nei sei mesi precedenti la data di presentazione della domanda.
Il contributo, finalizzato all'abbattimento di tre punti percentuali del tasso convenzionato annuo, è calcolato attualizzando al tasso agevolato le differenze tra la quota di interessi a tasso convenzionato e quella a tasso agevolato in scadenza nei singoli periodi di ammortamento.
Il contributo non può comunque superare la metà degli interessi passivi dovuti dall'impresa beneficiaria e non viene calcolato sulla parte degli interessi che eccede il tasso annuo determinato aumentando di un punto percentuale il prime rate ABI vigente al momento della stipula del finanziamento.
Art. 9. Procedure di erogazione.
La Regione eroga l'intero contributo in un'unica soluzione e in via anticipata ai Consorzi e società consortili di cui al Capo IV della legge 5.10.1991, n. 317 con sede nella Regione Abruzzo e, per il tramite degli stessi, alle singole imprese beneficiarie secondo l'ordine cronologico basato sulla data di approvazione del finanziamento da parte dell'Istituto di Credito convenzionato, fino all'esaurimento dei fondi stanziati per la tipologia di intervento, fatto salvo quanto previsto dal quarto comma del successivo art. 13 [1].
I fondi regionali erogati saranno accreditati su apposito Conto destinato all'intervento regionale per la sicurezza di cui alla Convenzione tra il Consorzio e l'Istituto di Credito convenzionato.
Art. 10. Presentazione delle domande.
Le richieste di contributo di cui all'art. 8 devono essere inoltrate a mezzo raccomandata ai Consorzi e società consortili.
Art. 11. Documentazione.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o autocertificazione ai sensi della legge 127/97;
- fatture quietanzate, non anteriori a sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- copia del piano di valutazione dei rischi o dell'autocertificazione dei rischi.
I Consorzi trasmettono alla Regione Abruzzo entro il giorno 15 di ogni mese copia delle domande pervenute nel mese precedente, complete della documentazione di cui al comma precedente e integrata dai seguenti documenti rilasciati dall'Istituto di Credito convenzionato:
- approvazione del finanziamento;
- attestazione che le spese sostenute sono relative alle finalità di cui al punto d) dell'art. 2 e non anteriori a sei mesi dalla data di presentazione della domanda;
- conteggio del contributo dovuto per l'abbattimento del tasso di interesse, calcolato secondo i criteri di cui al precedente art. 8.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12. Cumulabilità.
Gli interventi sono cumulabili, per cui ciascuna impresa può richiedere i contributi relativi agli artt. 4, 5 e 8.
Art. 13. Norma finanziaria.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1999 in £. 100.000.000, si provvede mediante le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso:
Cap. 282439 denominato: Istituzione di un fondo di credito agevolato presso la FIRA per le piccole e medie imprese nel settore Pesca Marittima - L.R. 23.12.1997, n. 154
- in diminuzione £. 100.000.000
Cap. 281633 di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 28, Tit. I, Ctg. 6 denominato: Contributi a imprese industriali per oneri derivanti da adeguamento al D.Lgs. 626/94
- in aumento £. 100.000.000
Per gli esercizi 2000 e 2001, gli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci sono determinati dalle rispettive leggi di bilancio e la copertura finanziaria è assicurata mediante pari riduzione degli stanziamenti attribuiti al Sett. 28, Tit. I alla voce "Trasferimenti correnti ad altri settori", del bilancio pluriennale allegato alla legge di bilancio 3/99.
Agli interventi di cui agli artt. 4, 5 e 8 vengono destinati rispettivamente, in sede di prima applicazione della presente legge, il 40%, il 30% e il 30% della somma di cui al primo comma del presente articolo.
Ove, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vi siano economie di spesa nei singoli interventi, le risorse saranno destinate dalla Giunta regionale con proprio atto nel quale si provvederà a rideterminare le percentuali di ripartizione per ogni singola categoria di interventi, sulla base delle richieste pervenute.
Art. 14. Procedura d'urgenza.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della