§ 3.5.56 - L.R. 16 novembre 1999, n. 105.
Intervento finanziario della Regione Abruzzo al piano di risanamento del Consorzio Industriale ASI - Val Pescara.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:16/11/1999
Numero:105


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinazione del mutuo.
Art. 3.  Piano di risanamento.
Art. 4.  Commissario Regionale - Funzioni.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Urgenza.


§ 3.5.56 - L.R. 16 novembre 1999, n. 105.

Intervento finanziario della Regione Abruzzo al piano di risanamento del Consorzio Industriale ASI - Val Pescara.

(B.U. n. 47 del 7 dicembre 1999).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo, riconosciuto il preminente interesse regionale dell'attività svolta dal Consorzio Industriale ASI - Val Pescara, concorre al ripiano della sua situazione debitoria, con la concessione di un contributo finalizzato al pagamento delle rate di un mutuo che il Consorzio è tenuto a contrarre alle migliori condizioni offerte dal mercato finanziario e per una durata massima non superiore a 10 anni.

     Il contributo di cui al precedente comma non può, comunque, eccedere l'importo di £. 1.200.000.000 annui [1].

 

     Art. 2. Destinazione del mutuo.

     Le somme ricavate dall'operazione creditizia di cui all'art. 1 debbono essere destinate esclusivamente al ripiano della situazione debitoria che risulterà alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di idonea documentazione contabile certificata nei modi e termini stabiliti dalle vigenti norme in materia.

     Il Commissario regionale del Consorzio è direttamente responsabile del vincolo di destinazione delle somme rivenienti dall'accensione del prestito.

 

     Art. 3. Piano di risanamento.

     Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consorzio è tenuto a trasmettere al competente Settore della Giunta regionale un piano di risanamento che dovrà contenere:

     a) ricognizione delle posizioni debitorie, indicazione delle relative ipotesi transattive e la scansione temporale dell'estinzione programmata delle passività, da definirsi in ogni caso entro il 31 dicembre 2001;

     b) la consistenza dei crediti del Consorzio con l'indicazione delle concrete possibilità del loro realizzo.

     Al piano di risanamento di cui al precedente comma dovrà, altresì, essere allegato un documento economico-finanziario dal quale si evinca la capacità gestionale dell'Ente di conseguire anche negli esercizi successivi un sostanziale equilibrio di bilancio da realizzare sia attraverso una concreta riduzione dei costi operativi e sia attraverso l'individuazione di adeguate linee di rilancio e di sviluppo dell'attività del Consorzio in termini occupazionali e imprenditoriali.

     Il piano è approvato dalla Giunta regionale che contestualmente provvede alla determinazione del contributo in funzione degli elementi in esso contenuti e del concorso finanziario di altri soggetti pubblici e/o privati fermo rimanendo la misura massima stabilita nel precedente art. 1.

     Il Settore Industria eserciterà ogni opportuna attività di controllo e di vigilanza in ordine alla compiuta attuazione del piano di risanamento.

 

     Art. 4. Commissario Regionale - Funzioni.

     Ad avvenuta approvazione del piano di risanamento di cui al precedente art. 3, con apposito decreto del Presidente della Giunta Regionale, sono conferite al Commissario regionale anche funzioni connesse all'attuazione del piano medesimo previa definizione di accordi transattivi con i creditori in modo tale da realizzare una procedura liquidatoria delle passività pregresse.

     Qualora si provveda alla ricostituzione degli organi statutari del Consorzio, il Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 10, lett. b) della L.R. 56/94, nomina un commissario ad acta per gli adempimenti di cui all'art. 3 della presente legge.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dalla presente legge, valutato per il 1999 in £. 250.000.000 si provvede apportando al bilancio di previsione per il corrente esercizio le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     Cap. 291620

     - in diminuzione £. 250.000.000

     Cap. 281622 di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 28, Tit. I, Ctg. 6 denominato: Intervento finanziario della Regione nel piano di risanamento del Consorzio Industriale A.S.I. Val Pescara

     - in aumento £. 250.000.000

     Per gli esercizi successivi al 1999 l'onere, determinato nella misura massima di cui al precedente art. 1, è iscritto, per tutta la durata dell'ammortamento del mutuo, nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci della Regione.

 

     Art. 6. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 4 bis della L.R. 4 ottobre 2001, n. 54.