§ 3.5.55 - L.R. 9 agosto 1999, n. 53.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 20 giugno 1980, n. 59recante: "Norme in materia di concessione di contributi a favore dei Consorzi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:09/08/1999
Numero:53


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.      E' abrogata la lettera a) dell'art. 4.
Art. 5. 
Art. 6.      Cap. 281621: 90.000.000
Art. 7.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.5.55 - L.R. 9 agosto 1999, n. 53.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale del 20 giugno 1980, n. 59recante: "Norme in materia di concessione di contributi a favore dei Consorzi fidi fra piccole e medie industrie".

(B.U. n. 34 del 31 agosto 1999).

 

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3]

     (Omissis) [4].

 

     Art. 4.

     E' abrogata la lettera a) dell'art. 4.

     (Omissis) [5]

 

     Art. 5. [6]

 

     Art. 6.

     Cap. 281621: 90.000.000

     Cap. 282430: 1.800.000.000

     con la seguente nuova denominazione "Contributi per l'incentivazione all'accesso al credito a favore delle piccole e medie imprese industriali ex L.R. 20.6.1980, n. 59 e successive modificazioni e integrazioni."

 

     Art. 7.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modifica i commi primo e secondo, art. 1 della L.R. 20 giugno 1980, n. 59.

[2] Sostituisce la lett. b), comma primo, art. 2 della L.R. 20 giugno 1980, n. 59.

[3] Modifica il comma primo e le lettere b), c), d), e), comma secondo, art. 3 della L.R. 20 giugno 1980, n. 59.

[4] Inserisce le lettere f) e g) nel comma secondo, art. 3 della L.R. 20 giugno 1980, n. 59.

[5] Modifica le lettere b) e c), art. 4 della L.R. 20 giugno 1980, n. 59.

[6] Aggiunge un articolo alla L.R. 20 giugno 1980, n. 59.