§ 3.5.2 - L.R. 29 dicembre 1983, n. 86.
Erogazione di un contributo all'Ente Autonomo Promozione e Sviluppo della Val Vibrata.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:29/12/1983
Numero:86


Sommario
Art. 1.      E' concesso un contributo di 100 milioni all'EAPSVI (Ente Autonomo Promozione e Sviluppo della Val Vibrata) per l'organizzazione ed il finanziamento di un centro, organo interno dell'ente stesso [...]
Art. 2.      Ferma restando ogni competenza decisionale riservata dallo Statuto dell'Ente agli organi in esso indicati, i competenti organi e Uffici della Regione curano il coordinamento delle attività del [...]


§ 3.5.2 - L.R. 29 dicembre 1983, n. 86.

Erogazione di un contributo all'Ente Autonomo Promozione e Sviluppo della Val Vibrata.

(B.U. n. 1 del 20 gennaio 1984).

 

Art. 1.

     E' concesso un contributo di 100 milioni all'EAPSVI (Ente Autonomo Promozione e Sviluppo della Val Vibrata) per l'organizzazione ed il finanziamento di un centro, organo interno dell'ente stesso per l'erogazione di servizi alle imprese produttive, tendenti a fornire assistenza integrativa - ai sensi dell'art. 52 u.c. del D.P.R. 27 luglio 1977, n. 616 - sotto il profilo dell'informatica, della ricerca tecnologica, dello sviluppo dell'associazionismo, delle ricerche di mercato, del risparmio energetico, dell'incremento delle esportazioni e di quanto altro possa risultare utile al miglioramento della produttività, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo della Val Vibrata, relativamente al settore delle piccole e medie imprese operanti nel settore commercio.

 

     Art. 2.

     Ferma restando ogni competenza decisionale riservata dallo Statuto dell'Ente agli organi in esso indicati, i competenti organi e Uffici della Regione curano il coordinamento delle attività del Centro predetto con le attività programmatiche regionali, fornendo altresì al centro stesso ogni possibile collaborazione.

     Ai fini del controllo regionale l'Ente stesso è tenuto a fornire una documentata relazione sull'impiego e sull'utilizzazione del contributo concesso.

     (Norma finanziaria) - (Omissis).