Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 fiere, mercati, commercio |
Data: | 17/06/2010 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. (Abrogazione all’art. 1 della L.R. 9/2009) |
Art. 2. (Modifica all’art. 1 della L.R. 9/2009) |
Art. 3. (Integrazione alla L.R. 9/2009) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 3.4.80 - L.R. 17 giugno 2010, n. 21.
Modifiche alla L.R. 27 maggio 2009, n. 9 recante: 'Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla L.R. 12/2007'.
(B.U. 2 luglio 2010, n. 11 Straord.)
Art. 1. (Abrogazione all’art. 1 della
1. Al comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 27.05.2009, n. 9 (Disposizioni urgenti per favorire la ripresa delle attività economiche nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e modifiche alla
Art. 2. (Modifica all’art. 1 della
1. Al comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 27.05.2009, n. 9 le parole “artigianali e industriali” sono sostituite dalla parola “produttivi”.
Art. 3. (Integrazione alla
1. Dopo l’art. 1 della
“Art. 1 bis.
1. Per consentire la ripresa delle attività economiche nel territorio del Comune dell’Aquila colpito dal sisma del 6 aprile 2009 è consentito, in deroga alle disposizioni vigenti, l’esercizio di attività professionali, commerciali al dettaglio in sede fissa per medie superfici di vendita e del terziario, nelle aree del Nucleo per lo Sviluppo Industriale di L’Aquila destinate ad insediamenti artigianali e industriali, anche in deroga alla superficie minima prevista dagli strumenti urbanistici vigenti.
2. Possono beneficiare delle previsioni di cui al comma 1 i professionisti, i titolari di autorizzazioni commerciali e di attività riconducibili al settore del terziario i cui immobili siano stati dichiarati inagibili ovvero ricadano in aree interdette all’accesso.
3. I soggetti di cui al comma 2 che intendano beneficiare della deroga devono presentare, entro e non oltre il 31.12.2010, apposita richiesta allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L’Aquila.
4. Per le finalità di cui al presente articolo, lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di L’Aquila disciplina con proprio atto le modalità di presentazione della richiesta e di rilascio dell’autorizzazione e la relativa durata, che, in ogni caso, non può essere superiore ad anni sei, salvo proroghe per giustificati motivi.
5. Lo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune dell’Aquila fornisce risposta entro 45 giorni, in mancanza di risposta si applica l’istituto del silenzio-assenso.
6. Per le finalità di cui al presente articolo il Nucleo per lo Sviluppo Industriale dell’Aquila provvede alle procedure di assegnazione dell’area.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che si siano insediati nelle aree del Nucleo di Sviluppo Industriale di L’Aquila per effetto della previsione di cui agli artt. 1 e 1 bis della presente legge che non abbiano presentato la relativa istanza.”
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.