Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 fiere, mercati, commercio |
Data: | 25/10/2007 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche all’art. 3 della L.R. 25/2006 |
Art. 2. Integrazioni all’art. 10 della L.R. 62/1999 |
Art. 3. Modifiche all’art. 79 della L.R. 34/2007 |
Art. 4. Entrata in vigore |
§ 3.4.73 - L.R. 25 ottobre 2007, n. 36.
Modifiche all’art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d’arte e dei comuni di interesse storico-artistico.
(B.U. 31 ottobre 2007, n. 60)
Art. 1. Modifiche all’art. 3 della
1. All’art. 3 della
“9 bis. I comuni possono derogare dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo per 41 giornate domenicali o festive più le giornate di chiusura previste dal comma 3.”.
2. Al comma 5 dell’art. 3 della
Art. 2. Integrazioni all’art. 10 della
[1. All’art. 10 della
“6 bis. Le previsioni e le limitazioni di cui ai commi che precedono non si applicano alle grandi strutture di vendita ed agli esercizi specializzati del settore non alimentare di cui al
a) sono relativi ad esercizi commerciali a grande fabbisogno di superficie nei quali almeno il 90% della superficie di vendita sia relativo alle seguenti categorie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio, fino ad una superficie di vendita massima di 18.000 mq;
b) si collocano in aree di interesse di più comuni e/o province, servite da un sistema viabilistico di livello superiore o autostradale;
c) si riferiscono ad attività aventi un bacino di vendita di livello regionale, derivante dall’unicità e dall’ampiezza dell’offerta proposta;
d) si perfezioni un "accordo di programma", o altro istituto equivalente, con il Comune competente che, in tale ipotesi, rilascia direttamente l’autorizzazione commerciale;
e) garantiscono fin dall’apertura, pena la revoca dell’autorizzazione stessa, l’assunzione di dipendenti, con impegno a trasformare a tempo indeterminato il contratto di lavoro di almeno il 70% degli assunti.”.]
Art. 3. Modifiche all’art. 79 della
[1. All’art. 79 della L.R. 1.10.2007, n. 34 recante: Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture, dopo le parole "il programma PRUSST" sono inserite le parole "e l’accordo di programma".]
Art. 4. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della