§ 3.4.73 - L.R. 25 ottobre 2007, n. 36.
Modifiche all’art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:25/10/2007
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’art. 3 della L.R. 25/2006
Art. 2.  Integrazioni all’art. 10 della L.R. 62/1999
Art. 3.  Modifiche all’art. 79 della L.R. 34/2007
Art. 4.  Entrata in vigore


§ 3.4.73 - L.R. 25 ottobre 2007, n. 36.

Modifiche all’art. 3 della L.R. 24 luglio 2006, n. 25: Principi e criteri per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali ed individuazione dei comuni ad economia turistica, delle città d’arte e dei comuni di interesse storico-artistico.

(B.U. 31 ottobre 2007, n. 60)

 

Art. 1. Modifiche all’art. 3 della L.R. 25/2006

1. All’art. 3 della L.R. 25/2006 è aggiunto dopo il comma 9 il seguente comma:

“9 bis. I comuni possono derogare dall’applicazione delle disposizioni del presente articolo per 41 giornate domenicali o festive più le giornate di chiusura previste dal comma 3.”.

2. Al comma 5 dell’art. 3 della L.R. 25/2006, le parole "di cui all’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 114/1998", sono sostituite dalle parole "di cui all’art. 11, comma 5 del D.Lgs. 114/1998".

 

     Art. 2. Integrazioni all’art. 10 della L.R. 62/1999 [1]

[1. All’art. 10 della L.R. 9 agosto 1999, n. 62 (Indirizzi programmatici e criteri per l’insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 114/1998) dopo il comma 6 è inserito il seguente comma:

“6 bis. Le previsioni e le limitazioni di cui ai commi che precedono non si applicano alle grandi strutture di vendita ed agli esercizi specializzati del settore non alimentare di cui al D.Lgs. 114/1998 qualora coesistano le seguenti condizioni:

a) sono relativi ad esercizi commerciali a grande fabbisogno di superficie nei quali almeno il 90% della superficie di vendita sia relativo alle seguenti categorie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio, fino ad una superficie di vendita massima di 18.000 mq;

b) si collocano in aree di interesse di più comuni e/o province, servite da un sistema viabilistico di livello superiore o autostradale;

c) si riferiscono ad attività aventi un bacino di vendita di livello regionale, derivante dall’unicità e dall’ampiezza dell’offerta proposta;

d) si perfezioni un "accordo di programma", o altro istituto equivalente, con il Comune competente che, in tale ipotesi, rilascia direttamente l’autorizzazione commerciale;

e) garantiscono fin dall’apertura, pena la revoca dell’autorizzazione stessa, l’assunzione di dipendenti, con impegno a trasformare a tempo indeterminato il contratto di lavoro di almeno il 70% degli assunti.”.]

 

     Art. 3. Modifiche all’art. 79 della L.R. 34/2007 [2]

[1. All’art. 79 della L.R. 1.10.2007, n. 34 recante: Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture, dopo le parole "il programma PRUSST" sono inserite le parole "e l’accordo di programma".]

 

     Art. 4. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 novembre 2007, n. 38, con la decorrenza di cui all'art. 4 della stessa L.R. 38/2007.

[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 23 novembre 2007, n. 38, con la decorrenza di cui all'art. 4 della stessa L.R. 38/2007.