Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 fiere, mercati, commercio |
Data: | 28/03/2006 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. Integrazione art. 2 L.R. 135/1999. |
Art. 2. Modifica ed integrazione art. 5 L.R. 135/1999. |
Art. 3. Integrazione art. 7 L.R. 135/1999. |
Art. 4. Modifica art. 8 L.R. 135/1999. |
Art. 5. Modifica art. 12 L.R. 135/1999. |
Art. 6. Modifica art. 13 L.R. 135/1999. |
Art. 7. Integrazione art. 16 L.R. 135/1999. |
Art. 8. Integrazione art. 16 L.R. 135/1999. |
Art. 9. Modifica art. 17 L.R. 135/1999. |
§ 3.4.71 – L.R. 28 marzo 2006, n. 10. [1]
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1999, n. 135 recante: Norme e modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche nel territorio della Regione Abruzzo a norma del titolo X del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.
(B.U. 14 aprile 2006, n. 23).
Art. 1. Integrazione art. 2
1. Al comma 12 dell’art. 2 della
Art. 2. Modifica ed integrazione art. 5
1. Alla fine del comma 1 dell'art. 5 della
2. Il comma 4, dell’art. 5 della
Art. 3. Integrazione art. 7
1. Alla fine del comma 2 dell’art. 7 della
Art. 4. Modifica art. 8
1. Al comma 1 dell’art. 8 della
Art. 5. Modifica art. 12
1. Al comma 3 dell’art. 12 della
"3.Il trasferimento dell'azienda comporta il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa, delle concessioni di posteggio eventualmente possedute dal dante causa nonché di tutti i titoli di priorità derivanti dal numero di presenze e dall'anzianità storica dell'autorizzazione valutata sulla base di vari passaggi riportati d'ufficio dai comuni sulla stessa. L’anzianità d'iscrizione al Registro imprese del cedente, sia l'intera attività che il ramo di azienda, va considerato solo laddove il cedente abbia effettivamente maturato il diritto, ma non è possibile accertarne l'anzianità di presenza sul mercato o fiera. In relazione all'istituzione di nuovo mercato o fiera, l’anzianità di iscrizione al Registro imprese non va presa in considerazione come titolo di priorità".
Art. 6. Modifica art. 13
1. Al comma 2 dell’art. 13 della
Art. 7. Integrazione art. 16
1. Al comma 2 dell’art. 16 della
a) anzianità di presenza;
b) anzianità di iscrizione al Registro delle imprese;
c) ulteriori criteri stabiliti dai Comuni, sentite le Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale".
Art. 8. Integrazione art. 16
1. Alla fine del comma 6 dell’art. 16 della
"L’affidamento, attraverso apposite convenzioni, della gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nonché delle manifestazioni non sistematiche come raduni, rassegne, trofei e simili, va effettuato a titolo non oneroso. Nei casi di più richieste da parte dei soggetti di cui alle lett. a), b), e c), il Comune effettua l’assegnazione, in maniera prioritaria e seguendo l’ordine stabilito, ai soggetti di cui alle lett. a), b) e c). Nel caso di più soggetti dello stesso gruppo a), si adotta il principio della maggiore rappresentatività regionale, intendendosi per tale quelle Organizzazioni o Associazioni aventi la sede in ogni Provincia della Regione e che abbiano rappresentanze presso le Camere di Commercio. Per Organizzazioni o Associazioni, aventi sede in ogni Provincia della Regione, si intendono quelle che hanno specifica identità in ambito di ciascun territorio provinciale, come entità locale, anche se ricomprese in una più ampia struttura. La rappresentanza presso le Camere di Commercio, quale condizione essenziale per l’affidamento, deve intendersi riferita alle organizzazioni o associazioni sopra indicate, non necessariamente coincidenti con la sola categoria deputata alla gestione di fiere e mercati, ma di soggettività nel cui ambito risulti la categoria del settore del commercio su area pubblica." [2].
Art. 9. Modifica art. 17
1. Al comma 6 dell’art. 17 della
[1] Abrogata dall'art. 41 della
[2] Comma così modificato dall'art. 2 della