§ 3.4.58 - L.R. 5 maggio 1998, n. 39.
Contributo straordinario alle cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:05/05/1998
Numero:39


Sommario
Art. 1.  Contributi e ripartizione.
Art. 2.  Iniziative ammesse a contributo.
Art. 3.  Esclusioni.
Art. 4.  Importo finanziabile del tasso e durata del finanziamento.
Art. 5.  Cumulabilità.
Art. 6.  Vigilanza.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Norma finale.
Art. 9.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.4.58 - L.R. 5 maggio 1998, n. 39. [1]

Contributo straordinario alle cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale e contributo straordinario in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative stesse [2].

(B.U. 22 maggio 1998, n. 8 bis).

 

Art. 1. Contributi e ripartizione.

     1. Alle Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla L.R. 6.11.1981, n. 49 e successive modifiche, operanti alla data del 31.12.2000, la Regione Abruzzo concede, per l'anno 2001, un contributo straordinario di £. 1.000.000.000 destinato al consolidamento del patrimonio sociale e un contributo straordinario di £. 4.000.000.000 in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse a favore dei commercianti [3].

     2. Alle Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla L.R. 6.11.1981, n. 49 e successive modifiche, operanti alla data del 31.12.2001, la Regione Abruzzo concede, per l'anno 2002, un contributo straordinario di £. 1.000.000.000 destinato al consolidamento del patrimonio sociale e un contributo straordinario di £. 4.000.000.000 in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse a favore dei commercianti [4].

     3. Alle Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla L.R. 6.11.1981, n. 49 e successive modifiche, operanti alla data del 31.12.2002, la Regione Abruzzo concede, per l'anno 2003, un contributo straordinario di £. 1.000.000.000 destinato al consolidamento del patrimonio sociale e un contributo straordinario di £. 4.000.000.000 in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse a favore dei commercianti [5].

     4. I contributi di cui commi 1, 2 e 3 sono ripartiti tra le cooperative per il 20% in proporzione dei contributi concessi dalla Regione per la formazione del patrimonio sociale, in base alla L.R. n. 49/81 e successive modifiche ed integrazioni, per il 40% in relazione alle somme erogate e garantite nell'anno precedente dalle singole cooperative e per il restante 40% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente [3].

     5. [6].

     6. [7].

     7. I contributi straordinari concessi dalla Regione alle Cooperative di garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio sociale non concorrono al raggiungimento del tetto massimo di cui all'art. 10 della legge regionale 6 novembre 1981, n. 49 e successive modifiche ed integrazioni.

     8. I contributi sono concessi dalla Giunta Regionale.

     9. Gli interessi maturati sui contributi accreditati alle Cooperative sono utilizzati esclusivamente per le spese di gestione delle stesse.

     10. Le Cooperative devono istituire un apposito fondo per le somme erogate dalla Regione relative alla formazione e consolidamento del patrimonio sociale, ed un apposito fondo per i contributi concessi dalla Regione in conto interessi.

     Il totale dei contributi in conto interessi deve essere erogato mediante ratei annuali posticipati.

     L'ultimo rateo deve essere erogato a ciascuna impresa beneficiaria non oltre l'anno successivo alla completa estinzione del finanziamento.

     L'ultimo rateo di contributo viene erogato al socio beneficiario solo se in regola con il rimborso del finanziamento [8].

 

     Art. 2. Iniziative ammesse a contributo.

     1. I prestiti garantiti dalle Cooperative devono essere utilizzati per le seguenti iniziative:

     a) l'acquisto, la costruzione, la ristrutturazione e l'ampliamento dei locali da adibire o adibiti alla vendita o deposito, nonché dei locali annessi adibiti a servizi necessari o complementari, per lo svolgimento dell'attività commerciale;

     b) l'acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi necessari per l'espletamento dell'attività nonché automezzi, nuovi o usati, adibiti esclusivamente al trasporto merci per le finalità aziendali;

     c) l'acquisto di scorte nel limite del 20% dell'ammontare dell'investimento.

     2. In alternativa agli interventi di cui al comma precedente:

     a) prestito garantito per spese di gestione.

     3. Gli interventi di cui ai commi 1, e 2, devono essere finalizzati, esclusivamente, per lo svolgimento delle attività commerciali, di esercizi singoli o annessi ad alberghi e stabilimenti balneari.

 

     Art. 3. Esclusioni.

     1. Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge:

     - le imprese commerciali all'ingrosso, quelle al dettaglio con un numero di dipendenti superiore a dieci unità, le farmacie, gli alberghi e similari con un numero di dipendenti superiore a dieci unità, gli spacci di alimenti e bevande operanti all'interno di associazioni o Enti Pubblici e privati, nonché le ditte che esercitano prevalentemente attività artigiane.

 

     Art. 4. Importo finanziabile del tasso e durata del finanziamento.

     1. L'importo massimo finanziabile a tasso agevolato, per le iniziative di cui al comma 1 del precedente art. 2 della presente legge, non deve superare i 150 milioni per ciascun soggetto.

     2. L'importo massimo del prestito garantito per le spese di gestione di cui al comma 2 del precedente art. 2 della presente legge non deve superare i 100 milioni.

     3. L'abbattimento del tasso a carico del contributo regionale deve essere dal 2% al 4% ed al 4% per le imprese operanti nei Comuni montani [9].

     4. La durata massima del finanziamento è di anni 5 (cinque).

     5. Sono finanziabili a tasso agevolato, entro i limiti della presente disponibilità, i prestiti concessi per le iniziative e attività di cui al precedente art. 2 che si intraprendono dopo l'entrata in vigore della presente legge e quelle iniziate nei sei mesi antecedenti.

     6. Il contributo in conto interessi, non utilizzato entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione, dovrà essere restituito alla Regione.

 

     Art. 5. Cumulabilità.

     1. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre concesse dallo Stato, dalla CEE o da altri Enti Pubblici per le medesime iniziative ed attività e comunque, l'entità massima complessiva delle stesse non può eccedere l'importo del contributo "de minimis" pari a 100.000 ECU.

 

     Art. 6. Vigilanza. [10]

     1. La Giunta Regionale può periodicamente disporre a campione ispezioni contabili e amministrative, nei confronti delle Cooperative di garanzia dei commercianti, al fine di accertare la regolarità delle operazioni di credito effettuate e della gestione amministrativa, nonché l'effettiva utilizzazione dei contributi regionali per le finalità previste al momento della loro concessione.

     2. Tali ispezioni sono eseguite dai revisori contabili all'uopo incaricati, iscritti nel registro dei revisori contabili ai sensi del D.Lgs. 88/92.

     3. Le spese e gli oneri per le ispezioni come sopra disposte sono a carico della Regione.

     4. La Cooperativa per la quale verrà accertata la non regolarità delle operazioni di credito effettuate e della gestione amministrativa, nonché l'effettiva utilizzazione dei contributi regionali per le finalità previste al momento della loro concessione, non potrà per l'anno successivo accedere alle agevolazioni previste dalla presente legge.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1998 in lire 4.185.000.000, si provvede:

     - quanto a L. 4.000.000.000 con lo stanziamento già iscritto al capitolo 251685 denominato "Contributo alle Cooperative Artigiane di Garanzia dei commercianti per il consolidamento del patrimonio ed in conto interessi per prestiti ai commercianti garantiti dalle cooperative stesse";

     - quanto a L. 185.000.000 ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81 mediante riduzione, in termini di sola competenza, dello stanziamento iscritto alla partita n. 2 dell'elenco n. 3 - cap. 323000 - "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1997.

     2. Il Cap. 321910 denominato "Fondo di riserva per far fronte a maggiori pagamenti" è conseguentemente ridotto di L. 185.000.000.

     3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1998 il capitolo 251685 denominato: "Fondo di garanzia e credito agevolato per le piccole e medie imprese commerciali - L.R. 3.04.1995, n. 30 e L.R. 9.5.1995, n. 108", è incrementato, in termini di competenza e cassa, di L. 185.000.000.

     4. Per gli esercizi 1999 e 2000 gli stanziamenti saranno iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci, con uno stanziamento di L. 3.000.000.000 rispettivamente per ciascun esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità 29.12.1977, n. 81.

     5. La copertura finanziaria è assicurata con le risorse iscritte nel bilancio pluriennale 1998-2000 attribuite al settore.

     6. A partire dall’anno 2003 l’onere per i prestiti di cui al comma 1 dell’art. 2 della presente legge trova copertura nello stanziamento del Cap. 252434 - UPB 08 02 013, di nuova istituzione denominato: “Contributi in conto capitale in favore delle Cooperative di garanzia dei commercianti - art. 2, comma 1, L.R. 39/98”; l’onere per gli interventi di cui al comma 2 dell’art. 2 della presente legge trovano copertura nello stanziamento del Cap. 251685 - UPB 08 01 008 ridenominato “Contributo alle Cooperative di garanzia dei commercianti in conto interessi per prestiti garantiti dalle Cooperative stesse - art. 2, comma 2, L.R. 39/98 [11].

 

          Art. 8. Norma finale.

     1. La presente legge comporta l'erogazione di agevolazioni contenute nel limite degli aiuti "de minimis". Non trova pertanto applicazione nei suoi confronti l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 93 paragrafo 3 del trattato CEE.

 

     Art. 9. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 9 della L.R. 2 agosto 2010, n. 37.

[2] Titolo così modificato dall'art. 52 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 52 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[4] Comma così sostituito dall'art. 52 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[5] Comma così sostituito dall'art. 52 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[3] Comma così sostituito dall'art. 52 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11, nel testo stabilito dall'art. 11 della L.R. 4 ottobre 2001, n. 54, come modificato dall’art. 18 L.R. 19 dicembre 2001, n.77.

[6] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 4 ottobre 2001, n. 54.

[7] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 4 ottobre 2001, n. 54.

[8] Comma aggiunto dall'art. 52 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[9] Come da errata corrige pubblicato nel B.U. 26 giugno 1998, n. 11.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[11] Comma aggiunto dall’art. 10 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.