§ 3.4.18 - L.R. 9 novembre 1989, n. 92.
Applicazione, da parte dei Comuni, delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale in materia di commercio, fiere e mercati.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.4 fiere, mercati, commercio
Data:09/11/1989
Numero:92


Sommario
Art. 1.      E' attribuita ai Comuni, con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di [...]
Art. 2.  (Urgenza).


§ 3.4.18 - L.R. 9 novembre 1989, n. 92. [1]

Applicazione, da parte dei Comuni, delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale in materia di commercio, fiere e mercati.

(B.U. n. 41 del 7 dicembre 1989).

 

Art. 1.

     E' attribuita ai Comuni, con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale in materia di commercio, fiere e mercati.

     Il 50% dei proventi è trattenuto dai Comuni ed il 50% viene versato alla Regione.

 

     Art. 2. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 16 luglio 2008, n. 11.