§ 3.3.52 - L.R. 31 luglio 2001, n. 32.
Modifica dell'art. 36 della L.R. 31.5.1994, n. 30 (Caccia).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:31/07/2001
Numero:32


Sommario
Art. 1.      Al primo periodo del terzo comma dell'art. 36 della L.R. 31.05.1994, n. 30, dopo le parole "specie di fauna selvatica", è soppressa la parola "migratrice".
Art. 2.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.3.52 - L.R. 31 luglio 2001, n. 32. [1]

Modifica dell'art. 36 della L.R. 31.5.1994, n. 30 (Caccia).

(B.U. n. 17 del 10 agosto 2001).

 

Art. 1.

     Al primo periodo del terzo comma dell'art. 36 della L.R. 31.05.1994, n. 30, dopo le parole "specie di fauna selvatica", è soppressa la parola "migratrice".

 

     Art. 2.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Legge abrogata dall’art. 60 della L.R. 28 gennaio 2004, n. 10.