§ 3.3.45 - L.R. 23 dicembre 1997, n. 154.
Istituzione presso la FIRA di un fondo di credito agevolato per le piccole e medie imprese del settore pesca e acquacoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 caccia, pesca e itticoltura
Data:23/12/1997
Numero:154


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Dotazione finanziaria.
Art. 3.  Gestione.
Art. 4.  Iniziative ammesse a contributo.
Art. 5.  Rapporti gestionali.
Art. 6.  Spese di gestione.
Art. 7.  Disponibilità.
Art. 8.  Modalità operative.
Art. 9.  Indicazioni di indirizzo relative al credito agevolato.
Art. 10.  Indicazioni di indirizzo relative al Fondo di Garanzia.
Art. 11.  Importo finanziabile, abbattimento del tasso e durata del finanziamento.
Art. 12.  Cumulabilità.
Art. 13.  Disposizioni transitorie.
Art. 14.  Norma Finanziaria.
Art. 15.  Pareri U.E.
Art. 16.  Urgenza.


§ 3.3.45 - L.R. 23 dicembre 1997, n. 154.

Istituzione presso la FIRA di un fondo di credito agevolato per le piccole e medie imprese del settore pesca e acquacoltura.

(B.U. n. 21 del 29 dicembre 1997).

 

Art. 1. Finalità.

     E' istituito un fondo speciale destinato alla costituzione di provvista per credito agevolato alle piccole e medie imprese del settore pesca ed acquacoltura.

 

     Art. 2. Dotazione finanziaria.

     La dotazione finanziaria del fondo di cui al precedente art. 1 è stabilita, dall'anno 1997, in lire 70.000.000 che verrà trasferita alla FIRA S.p.A. con delibera di Giunta.

 

     Art. 3. Gestione.

     Il fondo è gestito dalla FIRA Spa (Finanziaria regionale abruzzese) nel rispetto delle disposizioni generali contenute nella presente legge.

     Gli interventi previsti dalla presente legge possono essere effettuati mediante apposite convenzioni da stipularsi con il sistema bancario e/o con le cooperative di garanzia del settore pesca-acquacoltura che hanno i requisiti previsti dalla legge.

     Il soggetto convenzionato utilizza il fondo previsto nel precedente art. 1 per interventi a favore:

     a) delle imprese di pesca, acquacoltura e maricoltura, con numero di dipendenti non superiore a 20 unità;

     b) delle cooperative e loro consorzi di pesca, acquacoltura e maricoltura, aventi finalità di mutualità.

     Requisiti di ammissibilità:

     - per il punto a):

     per le imprese di pesca, iscrizione nel registro delle imprese di pesca previsto dall'art. 11 della legge 14 luglio 1965, n. 963 sede legale e/o residente nella Regione Abruzzo [1];

     per le imprese di acquacoltura e maricoltura, sede legale e/o residenza nella Regione Abruzzo iscrizione presso la camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge [2];

     - per il punto b):

     sede legale nella Regione Abruzzo iscrizione presso la camera di commercio per l'esercizio dell'attività per la quale richiedono le provvidenze previste dalla presente legge [3].

     Sono esclusi dai contributi previsti dalla presente legge le imprese che esercitano esclusivamente e/o prevalentemente attività di commercializzazione di prodotti e sottoprodotti della pesca ed acquacoltura.

 

     Art. 4. Iniziative ammesse a contributo. [4]

     Le iniziative ammesse alle agevolazioni, da realizzare in Abruzzo, dal soggetti di cui al precedente art. 3, sono:

     1) Investimenti inerenti l'attività di pesca, l'acquacoltura e la maricoltura in genere (a titolo esemplificativo e non esaustivo si elencano: attrezzature, macchinari, ristrutturazioni, ampliamento, ammodernamento, e quant'altro finalizzato all'attività di cui sopra).

     Non usufruiscono degli aiuti previsti dalla presente legge gli investimenti riguardanti: l'acquisto di terreni, la copertura delle spese generali superiore al 12% dei costi e le autovetture destinate al trasporto di persone.

     2) Contributi in conto esercizio per la gestione corrente, massimo 12 mesi.

 

     Art. 5. Rapporti gestionali.

     La FIRA S.p.A. deve presentare alla Giunta regionale, entro il 30 gennaio di ogni anno, un rapporto previsionale circa l'utilizzo del fondo di cui al precedente articolo 2 ed una relazione consuntiva sull'attività realizzata nell'anno precedente.

     Nel primo anno di attuazione della presente legge, il rapporto previsionale, di cui al precedente comma, deve essere presentato entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa.

 

     Art. 6. Spese di gestione. [5]

 

     Art. 7. Disponibilità. [6]

 

     Art. 8. Modalità operative.

     Le modalità di dettaglio per l'operatività del fondo stesso, sono predisposte e divulgate dalla FIRA S.p.A. entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Indicazioni di indirizzo relative al credito agevolato.

     Il limite massimo di abbattimento del tasso, nell'ambito dell'intervento relativo al credito, è pari al 4% (quattro per cento) annuo.

     La durata del finanziamento è di 5 (cinque) anni, con l'aggiunta di un anno di preammortamento.

     Il rimborso deve avvenire in rate semestrali posticipate.

     Il tasso di riferimento è quello stabilito mensilmente con Decreto Ministeriale per le operazioni industriali vigente al momento della stipula del contratto [7].

 

     Art. 10. Indicazioni di indirizzo relative al Fondo di Garanzia.

     La durata della garanzia non può superare 6 anni.

     L'importo della garanzia, per ogni operazione di finanziamento, non può superare il 50% del finanziamento concesso.

 

     Art. 11. Importo finanziabile, abbattimento del tasso e durata del finanziamento. [8]

     Per le iniziative di cui all'art. 4 comma 1) l'importo massimo finanziabile a tasso agevolato non può superare il 40% della spesa per gli investimenti relativi alla costruzione e all'ammodernamento delle navi, acquacoltura ed il 50% per gli altri investimenti.

     Per le iniziative di cui all'art. 4 comma 2) il contributo in conto esercizio non può superare i 30 milioni.

     I finanziamenti di cui ai commi che precedono non possono comunque superare il limite dello stanziamento iscritto al pertinente capitolo 282439 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso e, per gli esercizi successivi, dei pertinenti capitoli dei corrispondenti bilanci.

 

     Art. 12. Cumulabilità.

     Il contributo in conto interessi previsto nella presente legge non è cumulabile con altri contributi concessi dalla Regione, dallo Stato, dalla CEE o da altri enti pubblici per le medesime iniziative.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie.

     La presente legge è notificata alla Commissione Europea in applicazione dell'art. 93.3 del trattato C.E..

     I pagamenti derivanti da essa troveranno applicazione dopo che la Commissione avrà comunicato il suo assenso a norma degli articoli 92 e seguenti del Trattato.

 

     Art. 14. Norma Finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1997 in complessive L. 70.000.000, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 182420 del bilancio per l'esercizio finanziario in corso.

     Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio 1997, sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa:

     Cap. 182420 denominato «Deviazione del traffico pesante S.S. 16 all'Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese»

     in diminuzione L. 70.000.000

     Cap. 282439 - di nuova istituzione ed iscrizione al Sett. 28, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10 denominato «Istituzione di un Fondo di Credito Agevolato presso la F.I.R.A. per le piccole e medie imprese del settore pesca marittima»

     in aumento L. 70.000.000

     Per gli esercizi successivi al 1997 si provvederà con legge di bilancio.

 

     Art. 15. Pareri U.E.

     L'attivazione delle misure previste dalla presente legge è subordinata al parere positivo dell'U.E..

 

     Art. 16. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 58.

[2] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 58.

[3] Punto così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 agosto 1999, n. 58.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 1999, n. 58.

[5] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[6] Articolo abrogato dall’art. 19 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 9 agosto 1999, n. 58.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 9 agosto 1999, n. 58.