Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.3 caccia, pesca e itticoltura |
Data: | 07/09/1995 |
Numero: | 124 |
Sommario |
Art. 1. 1. Alla L.R. 31.5.1994, n. 30 sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono. |
Art. 8. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 3.3.31 - L.R. 7 settembre 1995, n. 124. [1]
Modificazione ed integrazione alla legge 31 maggio 1994, n. 30: «Norme per la attività venatoria e per la tutela della fauna selvatica». Abrogazione del terzo comma dell'art. 4 della L.R. 2.5.1995, n. 93 [*].
(B.U. n. 21 del 22 settembre 1995).
1. Alla L.R. 31.5.1994, n. 30 sono apportate le modifiche ed integrazioni risultanti dagli articoli che seguono.
2. Il richiamo ad articoli di legge senza specificazione è riferito alla predetta legge regionale che in seguito non sarà ripetuta.
Artt. 2. - 7. [2]
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 60 della
[*] Con nota n. 2122 del 4.09.1995 il Commissario del Governo della Regione Abruzzo ha puntualizzato circa il titolo della legge:
[2] Modificano gli artt. 12, 18, 22, 27, 46 e 49 della