§ 3.2.53 - R.R. 5 agosto 2004, n. 1.
Regolamento di attuazione dell’art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 bonifica, flora, fauna e forestazione
Data:05/08/2004
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Le risorse finanziarie annualmente iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale UPB 07.02.006 Cap. 102341 denominato: Contributi alle Province per danni causati dalla [...]
Art. 2.      1. L’accesso ai benefici è consentito qualora l’ammontare del danno eccepito, in relazione ad eventi provocati da specie animali diverse da quelle elencate nell’allegato A) alla L.R. 10/2003, [...]
Art. 3.      1. A decorrere dall’1.1.2004 le istanze di contributo sono rivolte in carta semplice dagli interessati alle Strutture amministrative a tal fine individuate da ciascuna Amministrazione [...]
Art. 4.      1. Le Amministrazioni provinciali inviano entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione Abruzzo – Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria una relazione esplicativa dell’ammontare dei [...]


§ 3.2.53 - R.R. 5 agosto 2004, n. 1. [1]

Regolamento di attuazione dell’art. 4 della L.R. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.

(B.U. 8 ottobre 2004, n. 103 Speciale).

 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

 

     Visto l’art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

     Vista la L.R. 24 giugno 2003 n. 10 concernente “Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica” ed in particolare l’art. 4 che rinvia ad un regolamento emanato dalla Giunta Regionale la disciplina dei profili ivi specificati;

     Vista il verbale del Consiglio Regionale n. 139/11 del 20/7/2004 di approvazione del regolamento di attuazione dell’art. 4 della L.R. 24/06/2003 n. 10;

 

EMANA

 

     il seguente regolamento:

 

Art. 1.

     1. Le risorse finanziarie annualmente iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale UPB 07.02.006 Cap. 102341 denominato: Contributi alle Province per danni causati dalla fauna selvatica, detratto il 20% da utilizzare in conformità alle prescrizioni del comma 2, sono ripartite per ciascuno degli esercizi compresi nel triennio 2003 – 2005 tra le Amministrazioni provinciali della Regione Abruzzo in conformità ai valori percentuali di seguito specificati:

     - Provincia di L’Aquila 67%;

     - Provincia di Pescara 10%;

     - Provincia di Chieti 10%;

     - Provincia di Teramo 13%.

     2. Per ciascuna annualità la percentuale del 20% delle disponibilità è accantonata per essere ripartita tra le Province in funzione del maggior onere risarcitorio sopportato per l’anno medesimo.

     3. Le Province destinano almeno il 15% dello stanziamento assegnato in conformità al comma 1 ad interventi di prevenzione dei danni provocati dalla fauna selvatica. Eventuali economie determinate da un’incidenza degli oneri risarcitori inferiore alle risorse a tal fine disponibili saranno utilizzate dalle medesime Amministrazioni per incrementare la quota fondamentale destinata alla prevenzione. In prima applicazione, per il 2003, le risorse destinate ad interventi di prevenzione sono determinate in via residuale rispetto agli oneri risarcitori incidenti sul medesimo esercizio.

     4. Decorso il primo triennio applicativo, la Giunta Regionale, d’intesa con le Amministrazioni provinciali, provvede ad aggiornare le percentuali di riparto fissate al comma 1. Ai fini della revisione si terrà conto della spesa liquidata per fini risarcitori nel triennio 2003/2005 e dell’impegno profuso da ciascuna Provincia in attività di prevenzione oltre la soglia minima di stanziamento indicata al comma 3, nonchè dell’eventuale impiego ai medesimi fini di risorse proprie aggiuntive.

 

     Art. 2.

     1. L’accesso ai benefici è consentito qualora l’ammontare del danno eccepito, in relazione ad eventi provocati da specie animali diverse da quelle elencate nell’allegato A) alla L.R. 10/2003, non sia inferiore alla sogllia minima di euro 50. Le Amministrazioni provinciali, con provvedimento motivato, possono innalzare, fino a raddoppiarla, la soglia minima di accesso ai benefici.

     2. Non si procede all’erogazione di alcun risarcimento qualora gli animali che abbiano subito danni siano allevati e/o custoditi in difformità dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie vigenti.

 

     Art. 3.

     1. A decorrere dall’1.1.2004 le istanze di contributo sono rivolte in carta semplice dagli interessati alle Strutture amministrative a tal fine individuate da ciascuna Amministrazione provinciale, che si avvalgono della collaborazione tecnica dei S.I.P.A. competenti per territorio nei limiti e con le modalità definite in apposito protocollo d’intesa con la Direzione Agricoltura, Foreste, Sviluppo rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca, da sottoscrivere entro il 31.1.2004. Le Amministrazioni provinciali si avvalgono, altresì, della collaborazione del Corpo Forestale dello Stato nell’ambito della Convenzione operante tra il medesimo Corpo e la Regione Abruzzo, fatte salve specifiche intese direttamente convenute tra le medesime Amministrazioni e il C.F.S..

     2. In caso di morte di un capo di bestiame è necessario allegare alla richiesta di contributo il certificato attestante le cause della morte rilasciato da medico veterinario abilitato o da strutture tecniche sanitarie a tale fine individuate dalla legislazione vigente in materia sanitaria e dai relativi disciplinari applicativi. Il predetto certificato può essere omesso qualora la Struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento accerti e certifichi direttamente la causa del decesso. Al certificato rilasciato da medico veterinario abilitato o da struttura tecnica sanitaria preposta alla ricognizione ed all'accertamento dell'evento, è allegata documentazione fotografica o altro tipo di documentazione che abbia valore probante. Gli accertamenti sono effettuati senza alcun onere aggiuntivo per il bilancio della Regione Abruzzo [2].

     3. Le Province, sentite le Organizzazioni Agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale, definiscono le procedure, i pareri e la documentazione necessaria per avviare e concludere il procedimento finalizzato all’erogazione del contributo, disciplinando anche i casi in cui sussistano dubbi sulle cause della morte del bestiame. Fino a diversa determinazione delle Amministrazioni provinciali, fatto salvo il disposto del comma 1, trovano applicazione la modulistica e le procedure previgenti.

     4. La stima dei danni è effettuata tenendo conto del Listino dei prezzi all’ingrosso redatto mensilmente dalle Camere di Commercio; nel caso in cui il Listino non contenga i prezzi del bene da stimare si fa riferimento ai prezzi praticati nel libero mercato a livello provinciale. Il valore di aspettativa dei capi di bestiame è calcolato in relazione al valore che il capo acquisirebbe, secondo gli usi locali, al raggiungimento dell’età/peso minimi per l’immissione sul mercato.

 

     Art. 4.

     1. Le Amministrazioni provinciali inviano entro il 30 giugno di ogni anno alla Regione Abruzzo – Servizio Economia ittica e Programmazione venatoria una relazione esplicativa dell’ammontare dei contributi erogati nell’esercizio precedente per danni provocati dalla fauna selvatica, distinguendo gli oneri indotti dalle specie di cui all’allegato A) della L.R. 10/2003 da quelli provocati da specie diverse, nonchè delle iniziative assunte in materia di prevenzione e dei relativi indicatori finanziari.


[1] Emanato con D.P.G.R. 5 agosto 2004, n. 1/Reg.

[2] Comma modificato dall’art. 209 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, già sostituito dall'art. 61 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 (abrogato dall'art. 1 della L.R. 5 aprile 2012, n. 15) e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del R.R. 30 marzo 2012, n. 1, con la decorrenza ivi prevista all'art. 2.